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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2, della legge toscana n. 29/2009 (accoglienza degli stranieri) per difetto di motivazione sul punto più delicato (estensione dei servizi agli stranieri irregolari); dichiara non fondate le questioni sugli altri articoli, ritenendo che le disposizioni regionali non invadano la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva approvato nel 2009 una legge organica sull’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, che prevedeva tra l’altro interventi anche a favore di stranieri privi di permesso di soggiorno e l’estensione di alcune tutele ai cittadini neocomunitari. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte: (1) dichiara inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2 (servizi agli irregolari) per difetto di motivazione; (2) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d): le disposizioni regionali riguardano l’integrazione sociale e non la disciplina del soggiorno, materia questa ultima riservata allo Stato.

Il principio

Le Regioni possono legiferare in materia di integrazione sociale degli stranieri (tutela dei diritti sociali, accesso ai servizi, integrazione lavorativa) senza per questo invadere la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, che riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno, non l’organizzazione dei servizi di accoglienza.

Domande e risposte

Le Regioni possono erogare servizi agli stranieri irregolari?

La Corte non ha risposto nel merito su questo punto specifico (inammissibilità del primo motivo). In linea generale, le Regioni non possono disciplinare l’immigrazione, ma possono organizzare servizi sociali sul proprio territorio; i limiti dipendono dall’ampiezza delle prestazioni garantite.

Cosa distingue la competenza statale sull’immigrazione da quella regionale sull’integrazione?

La competenza statale riguarda le regole di ingresso, soggiorno e allontanamento; quella regionale può riguardare l’organizzazione di servizi sociali, sanitari, educativi a favore delle persone presenti sul territorio, anche straniere.

I cittadini neocomunitari possono ricevere tutele regionali aggiuntive?

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 4, che estendeva le tutele ai neocomunitari: la disposizione era considerata compatibile con la disciplina statale e comunitaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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