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Con ordinanza, la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in materia di garanzie processuali, ritenendo la disciplina impugnata compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’ordinanza affronta una questione di legittimità costituzionale relativa a disposizioni processuali, che il giudice rimettente riteneva in contrasto con i principi di uguaglianza e di diritto di difesa. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme processuali impugnate sono state censurate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente lamentava una irragionevole compressione delle garanzie difensive.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la disciplina processuale impugnata non violi i parametri costituzionali invocati e rispetti le garanzie del giusto processo.
Il principio
Non ogni differenziazione procedurale determina una violazione dell’art. 3 Cost.: il legislatore dispone di ampia discrezionalità nell’organizzare il processo, purché le scelte siano razionali e non pregiudichino il nucleo essenziale del diritto di difesa.
Domande e risposte
Cosa significa “manifesta infondatezza”?
Significa che la questione di legittimità costituzionale è ictu oculi priva di fondamento, ossia che la non conformità alla Costituzione è esclusa in modo evidente senza necessità di approfondita analisi.
Come viene dichiarata la manifesta infondatezza?
Con ordinanza (atto più snello rispetto alla sentenza), che chiude il giudizio incidentale e restituisce gli atti al giudice rimettente.
Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la stessa questione?
In linea di principio no, salvo che nel frattempo siano mutati i termini della questione o siano emersi nuovi profili non esaminati dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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