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La Corte esamina questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina retributiva, con riferimento ai principi di uguaglianza e di giusta retribuzione sanciti dalla Costituzione.
Di cosa si tratta
La sentenza riguarda norme in materia di retribuzione dei lavoratori, verificando se la disciplina impugnata rispetti il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione e l’uguaglianza di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Le disposizioni impugnate sono state censurate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione: il primo garantisce il principio di uguaglianza e ragionevolezza, il secondo il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
La decisione della Corte
La Corte ha valutato la compatibilità della disciplina retributiva con i parametri costituzionali invocati, pronunciandosi sulla ragionevolezza delle differenziazioni introdotte dalla norma impugnata.
Il principio
La retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) e non può creare disparità irragionevoli tra lavoratori in posizioni analoghe (art. 3 Cost.).
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione?
Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il legislatore può differenziare le retribuzioni?
Sì, ma le differenziazioni devono essere ragionevoli e giustificate da criteri oggettivi; differenziazioni arbitrarie o sproporzionate violano l’art. 3 Cost.
Chi controlla il rispetto di questi principi?
La Corte Costituzionale verifica la conformità delle norme legislative ai parametri costituzionali; i giudici ordinari applicano invece la tutela minima inderogabile del lavoratore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 36 della Costituzione — giusta retribuzione del lavoratore
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