Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Regione Abruzzo aveva esentato dall’autorizzazione sanitaria gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendessero chiedere l’accreditamento istituzionale col SSN. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma, perché il d.lgs. n. 502 del 1992 impone l’autorizzazione anche per studi che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, indipendentemente dall’accreditamento.
Di cosa si tratta
Tutti gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità devono essere autorizzati dalla struttura pubblica competente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. La Regione Abruzzo aveva introdotto un’esenzione da questo obbligo per gli studi che non chiedono l’accreditamento col SSN, contrastandosi con la disciplina statale di riferimento.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 103 del 2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Gli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono come principio fondamentale della legislazione statale che gli studi medici e odontoiatrici, quando attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, devono essere autorizzati. Questa previsione vale indipendentemente dalla scelta di richiedere o meno l’accreditamento col SSN. La norma regionale, escludendo dall’autorizzazione una categoria di studi sulla base di un criterio (la rinuncia all’accreditamento) estraneo alla ratio della normativa statale, eccedeva la competenza concorrente regionale.
Il principio
Il sistema autorizzatorio delle strutture sanitarie private risponde a esigenze di tutela della salute pubblica e deve essere applicato indipendentemente dalla scelta del soggetto di richiedere o meno l’accreditamento con il SSN. Le Regioni non possono esentare categorie di strutture dall’autorizzazione sulla base di criteri non previsti dalla disciplina statale di principio.
Domande e risposte
Uno studio medico privato deve sempre essere autorizzato?
Non sempre. L’obbligo di autorizzazione scatta quando lo studio è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ai sensi degli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.
L’esenzione dall’autorizzazione è condizionabile alla rinuncia all’accreditamento?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo autorizzatorio serve a tutelare la sicurezza dei pazienti e vale indipendentemente dalla scelta dello studio di operare o meno in convenzione col SSN. Collegare l’esenzione alla rinuncia all’accreditamento contraddice la ratio della normativa statale.
Cosa si intende per accreditamento istituzionale?
L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento da parte della Regione che abilita una struttura sanitaria privata a erogare prestazioni per conto del SSN, ricevendo la relativa remunerazione tariffaria. È distinto dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, che è preliminare e riguarda tutti gli operatori privati a prescindere dal rapporto col SSN.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, fondamento degli obblighi autorizzatori delle strutture sanitarie
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.