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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 2, e l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90/2008 (emergenza rifiuti Campania), sollevate dal Tribunale di Salerno. Le questioni erano carenti di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non aveva adeguatamente dimostrato di avere giurisdizione nel giudizio di merito a quo né di essere competente a decidere la questione incidentale.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 90/2008 (conv. l. n. 123/2008) aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di gestione dell’emergenza rifiuti in Campania (art. 4) e aveva autorizzato la realizzazione di nuove discariche in alcuni Comuni campani, tra cui il Comune di Serre (art. 9). Il Tribunale di Salerno, pendente un giudizio civile di merito promosso dal Comune di Serre per impedire la costruzione di una discarica, aveva impugnato entrambe le norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Salerno ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 9, comma 1, del d.l. n. 90/2008, in riferimento a numerosi parametri (artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 113, 114, 117 e 118 Cost.), per la concentrazione della giurisdizione nella materia dell’emergenza rifiuti in capo al giudice amministrativo e per l’autorizzazione legislativa alla discarica di Serre.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il Tribunale di Salerno non aveva adeguatamente motivato: a) di essere competente nel giudizio di merito, nonostante la Cassazione avesse enunciato in favore del giudice amministrativo il principio di diritto; b) che la norma sulla concentrazione della giurisdizione (art. 4, comma 2) non potesse incidere sul giudizio di merito pendente; c) che la questione sull’art. 9 (autorizzazione discarica) avesse effetti diretti nel giudizio in corso.
Il principio
Nel giudizio incidentale di costituzionalità, il giudice rimettente deve motivare in modo non implausibile sia sulla propria giurisdizione/competenza nel giudizio principale, sia sulla rilevanza della questione: il giudice che non dimostri di poter fare applicazione della norma censurata non soddisfa il requisito della rilevanza e la questione va dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 90/2008 sulla giurisdizione?
Stabiliva che le misure cautelari adottate da un’autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti in Campania cessavano di avere effetto se non riconfermate entro 30 giorni dal giudice amministrativo competente.
Perché la questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza?
Il Tribunale di Salerno non aveva dimostrato di essere legittimamente competente nel giudizio di merito, né aveva spiegato come la norma impugnata (sulla giurisdizione) potesse trovare applicazione nel giudizio pendente davanti a sé: senza questa premessa la questione non è rilevante.
Cosa è successo alla discarica di Serre?
Il procedimento davanti al Tribunale di Salerno si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità della questione costituzionale. La Corte non si è pronunciata nel merito sull’art. 9 del d.l. n. 90/2008, che autorizzava la realizzazione della discarica.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative
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