Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro gli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), della legge regionale calabrese n. 28/2009 (cooperazione sociale). La Regione Calabria aveva modificato le disposizioni contestate, il Governo ha rinunciato al ricorso e – non essendosi la Regione costituita – l’assenza di costituzione equivale ad accettazione della rinuncia.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 28, sulle norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, aveva previsto: all’art. 13, comma 1, lett. a), che gli organi regionali e locali definissero nuovi profili professionali per le attività di inserimento lavorativo; all’art. 21, comma 2, lett. c), interventi di sostegno per la riqualificazione tecnico-professionale del personale delle cooperative. Il Governo aveva censurato queste norme per invasione della competenza statale in materia di istruzione e formazione professionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), l. reg. Calabria n. 28/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per la previsione di nuove figure professionali e corsi di riqualificazione abilitanti in materia di profili professionali, riservati dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Calabria aveva modificato le disposizioni censurate con la legge n. 55/2009. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso; la Regione Calabria non si era costituita, e ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, in mancanza di costituzione della parte resistente la rinuncia determina direttamente l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte qualora questa non si sia costituita in giudizio. La modifica legislativa regionale sopravvenuta che rimuove il vizio censurato è la causa tipica della rinuncia statale.
Domande e risposte
Perché la definizione di nuovi profili professionali è considerata di competenza statale?
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la creazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e ordinamenti didattici attiene alla materia dell’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) o, per certi aspetti, alla formazione professionale (art. 117, terzo comma), ma in ogni caso richiede standard nazionali uniformi che le Regioni non possono determinare autonomamente.
Qual era la differenza tra la legge calabrese n. 28/2009 e la successiva n. 55/2009?
La legge n. 55/2009 ha modificato le disposizioni contestate, eliminando i riferimenti alla creazione autonoma di profili professionali da parte degli organi regionali e locali e limitando l’intervento regionale ai soli ambiti consentiti dalla normativa statale.
La mancata costituzione della Regione comporta automaticamente l’estinzione per rinuncia?
Sì: secondo l’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in caso di mancata costituzione del soggetto resistente, la rinuncia al ricorso produce direttamente l’estinzione senza necessità di accettazione formale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di istruzione e formazione professionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.