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La Corte dichiara incostituzionali alcune disposizioni della legge comunitaria 2008 del Friuli-Venezia Giulia: la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime a soggetti sprovvisti di requisiti (art. 36), la norma sull’autonoma definizione regionale delle specie cacciabili (art. 37, comma 1), e la norma sulla protezione faunistica (art. 48, comma 6). Dichiara invece inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008) conteneva più disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio. In sintesi: l’art. 36, comma 2 prorogava concessioni demaniali marittime a soggetti privi di requisiti; l’art. 37 disciplinava le specie cacciabili autonomamente; l’art. 48, comma 6, estendeva al territorio regionale il regime della zona faunistica delle Alpi per la quota minima di protezione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge reg. FVG n. 13/2009, in riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale FVG, agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lett. a) e s), Cost., per violazione della libertà di stabilimento comunitaria (concessioni), dei principi fondamentali statali in materia di caccia (l. n. 157/1992), e dei principi ambientali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 36, comma 2, 37, comma 1, e 48, comma 6 della legge reg. FVG n. 13/2009. Dichiara inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le norme regionali eccedevano le competenze della Regione: le concessioni demaniali con proroga automatica violano il principio UE di libertà di stabilimento; l’autonoma individuazione delle specie cacciabili eccede i principi fondamentali dell’art. 18, l. n. 157/1992; l’applicazione del regime di zona faunistica delle Alpi a tutto il territorio regionale contrasta con la tutela dell’ambiente.
Il principio
Le Regioni a statuto speciale non possono derogare ai principi fondamentali in materia di caccia né ai principi UE di non discriminazione e libertà di stabilimento nelle concessioni demaniali marittime. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Domande e risposte
Perché la proroga delle concessioni demaniali marittime è stata dichiarata incostituzionale?
Perché una proroga automatica a favore di soggetti già concessionari, anche se privi di requisiti, crea un meccanismo preferenziale che viola la libertà di stabilimento prevista dal diritto UE (art. 43 TFUE), recepita in Costituzione tramite l’art. 117, primo comma.
Quali sono i limiti delle Regioni in materia di caccia?
Le Regioni possono legiferare sulla caccia nell’ambito dei principi fondamentali statali fissati dalla legge n. 157/1992. Non possono autonomamente determinare le specie cacciabili né i periodi di caccia al di fuori delle liste e dei meccanismi previsti dalla normativa statale.
Cosa prevede l’art. 48, comma 6, dichiarato incostituzionale?
La norma estendeva il regime giuridico della zona faunistica delle Alpi – previsto per specifici territori montani – a tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale, abbassando la quota minima di protezione della fauna e violando i parametri statali di tutela ambientale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza
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