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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza-Desio contro la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni del senatore Raffaele Iannuzzi contro il dott. Antonio Ingroia, pubblicate sul quotidiano «Il Giornale» nel 2006. Il giudice penale sosteneva la carenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

Di cosa si tratta

Il senatore Raffaele Iannuzzi era imputato davanti al Tribunale di Monza-Desio per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del PM Antonio Ingroia, per un articolo pubblicato su «Il Giornale» l’8 ottobre 2006. Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava l’esistenza del nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’attività parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. tra il Tribunale di Monza-Desio e il Senato della Repubblica, in merito alla delibera del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7) che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del senatore Iannuzzi.

La decisione della Corte

In questa fase del giudizio (ammissibilità, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, l. n. 87/1953), la Corte si limita a verificare l’esistenza della materia del conflitto. Ritiene sussistenti entrambi i requisiti: soggettivo (il Tribunale è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto; il Senato è l’organo competente a esprimersi sull’art. 68) e oggettivo (il Tribunale lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni). Dichiara ammissibile il conflitto e dispone la notifica al Senato per la prosecuzione in fase di merito.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra un giudice e il Parlamento è ammissibile quando il giudice ritiene che la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. abbia invaso la propria sfera di competenza. La verifica in questa fase è limitata all’esistenza della materia del conflitto, senza entrare nel merito.

Domande e risposte

Un giornalista-parlamentare può invocare l’insindacabilità per articoli scritti in qualità di giornalista?

Solo se sussiste un nesso funzionale tra l’articolo e l’attività parlamentare. Il Senato aveva affermato che l’insindacabilità si estendeva all’attività giornalistica del senatore Iannuzzi per l’inscindibilità tra le due funzioni; il Tribunale contestava questa conclusione.

Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

È la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si applica non solo alle dichiarazioni rese in aula, ma anche a quelle «connesse» all’attività parlamentare (extra moenia), purché esista un nesso funzionale.

Qual è la differenza tra l’art. 68, primo e terzo comma?

Il primo comma tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni (insindacabilità). Il terzo comma richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per intercettazioni, perquisizioni, arresti e altre misure limitative della libertà personale nei confronti di un parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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