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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia contro l’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009 (visite fiscali dipendenti pubblici a carico delle ASL). Contestualmente, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma con la sentenza n. 207/2010, su ricorso della Regione Toscana.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva impugnato la medesima norma già contestata dalla Regione Toscana: l’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009, che attribuiva alle ASL l’onere finanziario delle visite fiscali sui dipendenti pubblici. Tra i due ricorsi vi era identità di oggetto, ma diversità di ricorrente.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Parametri invocati: artt. 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Puglia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia: poiché la stessa norma era stata già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 207/2010 (pronunciata nella medesima udienza, su ricorso della Regione Toscana), non vi era più interesse a decidere nel merito la domanda della Regione Puglia.
Il principio
Quando la Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità di una norma con un’altra sentenza pronunciata nella stessa udienza, il ricorso proposto da una diversa Regione contro la medesima norma diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Domande e risposte
Perché più Regioni hanno impugnato la stessa norma?
Le Regioni agiscono autonomamente in giudizio; è frequente che più Regioni presentino ricorsi separati contro la stessa legge statale. La Corte li esamina congiuntamente o separatamente a seconda dei casi.
Cosa succede alle altre Regioni che avevano impugnato la norma?
L’effetto della sentenza della Corte è erga omnes (vale per tutti): la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma produce effetti nei confronti di chiunque, non solo della Regione ricorrente. Le altre Regioni dunque beneficiano comunque della pronuncia n. 207/2010.
In cosa differisce dalla sentenza n. 207/2010?
La sentenza n. 207/2010 ha accertato l’illegittimità nel merito; la sentenza n. 208/2010 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso duplicato della Regione Puglia, in quanto il problema era già stato risolto dalla prima pronuncia.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, parametro del ricorso pugliese
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.