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Con l’ordinanza n. 219 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 53 dell’ordinamento penitenziario, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Modena in merito alla possibilità di concedere all’internato in casa di lavoro più licenze quindicinali consecutive per programmi di risocializzazione.
Di cosa si tratta
Cinque ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Modena (luglio-agosto 2009) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui – secondo l’interpretazione della Procura generale della Cassazione – non consentirebbe la concessione di più licenze quindicinali continuative a un internato sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Il caso riguardava un soggetto internato che svolgeva attività di collaborazione con la facoltà di Scienze della formazione dell’Università dell’Aquila.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario). Parametri: art. 3 Cost. (uguaglianza) e art. 32 Cost. (diritto alla salute). Giudice rimettente: Magistrato di sorveglianza di Modena (r.o. nn. 316-320/2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva dimostrato che l’interpretazione della norma da lui seguita fosse l’unica possibile, né aveva esaurito le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare la questione.
Il principio
La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si ha quando il giudice rimettente non dimostra di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione della norma, e non chiarisce perché tale interpretazione non sia possibile nel caso concreto.
Domande e risposte
Cos’è la licenza quindicinale per gli internati?
L’art. 53 dell’ordinamento penitenziario prevede che agli internati (soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, come la casa di lavoro) possano essere concesse licenze fino a quindici giorni consecutivi per consentire il graduale reinserimento sociale. La questione riguardava se tali licenze potessero essere concesse in modo continuativo (una dopo l’altra) o se vi fosse un limite implicito.
Qual è la differenza tra detenuto e internato?
Il detenuto sta scontando una pena detentiva (risultato di una condanna penale). L’internato è invece sottoposto a una misura di sicurezza personale detentiva (casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, ecc.), applicata in aggiunta o in sostituzione della pena, nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.
La Corte ha detto che le licenze cumulative sono vietate?
No. La Corte non è entrata nel merito, avendo dichiarato inammissibili le questioni. Ha solo rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione della norma che consentisse le licenze cumulative senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
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