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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti (Toscana e Piemonte) sull’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., e non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. Il divieto di cumulare l’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 rimane quindi in vigore.

Di cosa si tratta

Alcune persone titolari di due distinte pensioni pubbliche (liquidate entro il 1994) rivendicavano il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti. La norma impugnata (art. 99, comma 2, d.P.R. 1092/1973) stabilisce che tale indennità compete a un solo titolo. La questione era già stata parzialmente ridefinita dalla sentenza n. 494/1993 della stessa Corte e da successive modifiche legislative del 2006.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico quiescenza dipendenti civili e militari dello Stato). Parametri invocati: artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione (uguaglianza, retribuzione proporzionata, previdenza). Giudici rimettenti: Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana (ordinanza 3 aprile 2009) e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte (ordinanza 13 maggio 2009).

La decisione della Corte

Le questioni riferite agli artt. 2, 36 e 38 Cost. sono dichiarate inammissibili (difetto di motivazione sulla rilevanza e irricevibilità della prospettazione). La questione riferita all’art. 3 Cost. è dichiarata non fondata: la diversità di trattamento tra pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 e quelle successive è giustificata dall’intervento del legislatore del 2006 (legge n. 296/2006, art. 1, commi 774 e 776), che ha chiarito la portata della norma solo per i trattamenti successivi a quella data.

Il principio

Il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la diversità di regime tra pensioni ante e post 1995 trova giustificazione razionale nella riforma legislativa intervenuta con la legge finanziaria 2007.

Domande e risposte

Che cos’è l’indennità integrativa speciale?

Era un elemento aggiuntivo della pensione pubblica, introdotto per adeguare i trattamenti all’inflazione, poi assorbito nel trattamento pensionistico complessivo dalla riforma del 2006.

Chi è coinvolto da questa decisione?

Dipendenti pubblici (civili e militari) titolari di due pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1994, che avevano richiesto l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti.

Cosa cambia in pratica?

Nulla: il divieto di cumulo per le pensioni anteriori al 1995 resta pienamente applicabile, in linea con l’interpretazione già consolidata dell’INPDAP e delle sezioni di appello della Corte dei conti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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