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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 23, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che consentiva ai contratti collettivi nazionali di regolare l’apprendistato in deroga alla normativa regionale: la disposizione invade la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Di cosa si tratta

Nove Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio) avevano impugnato i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23 del d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008), che modificavano la disciplina dell’apprendistato. In particolare, il comma 2 consentiva ai contratti collettivi di lavoro nazionali di derogare alla normativa regionale in materia di formazione degli apprendisti.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. l. n. 133/2008), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (istruzione professionale e formazione professionale, materie concorrenti). Ricorsi in via principale di nove Regioni.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 23 del d.l. n. 112/2008, che attribuisce ai contratti collettivi nazionali il potere di regolare la formazione degli apprendisti anche in deroga alle normative regionali, invadendo la competenza concorrente delle Regioni. Riserva a separate pronunce le restanti questioni.

Il principio

La formazione professionale degli apprendisti rientra nella materia concorrente «istruzione e formazione professionale» (art. 117, terzo comma, Cost.): la contrattazione collettiva nazionale non può derogare alla normativa regionale in tale ambito. Spetta allo Stato fissare i soli principi fondamentali, mentre le Regioni esercitano la competenza a disciplinare la formazione degli apprendisti nel dettaglio.

Domande e risposte

Cos’è la materia concorrente nel riparto di competenze?

Nelle materie «concorrenti» (art. 117, terzo comma, Cost.) la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato. Istruzione, formazione professionale, tutela della salute e altre materie rientrano in questo schema.

Come si disciplina l’apprendistato dopo questa sentenza?

Lo Stato può fissare i principi fondamentali del contratto di apprendistato (durata, obblighi formativi minimi, tutele), ma la regolamentazione di dettaglio — in particolare i piani formativi — spetta alle Regioni, anche attraverso leggi o accordi regionali. I contratti collettivi nazionali non possono derogare alle norme regionali in materia formativa.

Perché ben nove Regioni hanno impugnato la stessa norma?

Nelle cause in via principale ciascuna Regione deve proporre autonomo ricorso. Quando la norma statale incide sulle competenze di più Regioni, ciascuna può impugnarla separatamente: la Corte poi riunisce i giudizi e decide con un’unica sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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