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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 216 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’imposta regionale sarda sullo scalo turistico di aeromobili e unità da diporto, perché la Regione Sardegna non aveva la competenza tributaria per istituire tale tributo senza una norma statale di coordinamento.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva istituito con l’art. 4 della l.r. n. 4/2006 (poi sostituito dall’art. 3, comma 3, della l.r. n. 2/2007) un’imposta regionale sugli scali turistici degli aeromobili e delle unità da diporto nei porti e negli aeroporti sardi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma per violazione delle norme costituzionali in materia di autonomia finanziaria regionale e coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, l.r. Sardegna n. 2/2007. Parametri: norme dello Statuto speciale sardo in materia di autonomia finanziaria e norme costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 36/2007).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006, sia nel testo sostituito che nel testo originario (quest’ultimo in via consequenziale). La Regione Sardegna, pur dotata di ampia autonomia finanziaria in base al proprio Statuto speciale, non può istituire tributi propri in modo autonomo su materie che incidono sulla fiscalità generale senza il necessario raccordo con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale con ampia autonomia finanziaria non possono istituire tributi propri che si pongano in conflitto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato; l’autonomia tributaria regionale trova il suo limite nella necessità di rispettare il sistema tributario statale.

Domande e risposte

Le Regioni possono istituire nuove imposte autonomamente?

In linea generale no. L’art. 119 Cost. prevede che Regioni ed enti locali possano istituire tributi propri, ma «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» stabiliti con legge dello Stato. Un tributo regionale del tutto autonomo, non previsto da norme statali di coordinamento, è incostituzionale.

L’autonomia speciale della Sardegna non la proteggeva?

No. Lo Statuto speciale sardo attribuisce alla Regione ampia autonomia finanziaria, ma questa deve comunque armonizzarsi con il sistema tributario statale. La Corte ha ritenuto che l’imposta sullo scalo turistico, non prevista da alcuna legge statale, eccedesse i limiti di tale autonomia.

Che tipo di imposta era quella sullo scalo turistico?

Era un tributo a carico di chi faceva scalo in Sardegna con aeromobili privati o unità da diporto (barche e yacht) nei porti e aeroporti regionali, con aliquote differenziate per tipo di mezzo e durata dello scalo. Veniva percepita per finanziare lo sviluppo del sistema dei trasporti sardo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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