Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 212 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro la delibera legislativa della Regione Siciliana sull’agriturismo (n. 337/2010), dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato diverse norme della delibera legislativa regionale sull’agriturismo (n. 337 del 2010), contestando che l’attribuzione all’Assessore regionale del potere di emanare disposizioni applicative violasse gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale siciliano, i quali riservano tale tipo di potere a specifici organi regionali. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione apportò le modifiche necessarie, rendendo superfluo il giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 2 comma 2, 4 commi 1, 2 e 5, 5 commi 1, 2, 8 e 10, 6 comma 2, 8, 10 commi 2 e 3, 13 comma 1 e 14 comma 1 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana n. 337 del 2010 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia). Parametri: artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale della Regione Siciliana. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 27/2010).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la Regione Siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha rimosso le disposizioni contestate, eliminando il vizio denunciato. Non vi era quindi più una questione da decidere nel merito.

Il principio

Quando il legislatore regionale elimina spontaneamente le norme impugnate nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il conflitto si esaurisce e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

È una pronuncia processuale: la Corte rileva che il conflitto è venuto meno prima della decisione di merito, in genere perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare il vizio denunciato.

Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali siciliane?

Sì. In base allo Statuto speciale della Regione Siciliana, il Commissario dello Stato può promuovere questioni di legittimità costituzionale contro le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della loro promulgazione.

Quali erano le norme dello Statuto siciliano richiamate come parametro?

Gli artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale (R.d.l. n. 455/1946, convertito in l. cost. n. 2/1948), che disciplinano il riparto di competenze tra organi regionali siciliani in materia di potere regolamentare e di emanazione di atti esecutivi.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.