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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Piemonte n. 11/2009 sulla tutela del patrimonio linguistico regionale: riconoscere il «piemontese» come lingua minoritaria al pari delle lingue riconosciute dalla legge statale n. 482/1999 eccede la competenza regionale e viola l’art. 6 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva approvato una legge per tutelare e valorizzare le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale, includendo tra queste il «piemontese» come vera e propria lingua. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che equiparare il piemontese alle minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla legge statale n. 482/1999 esulasse dalla competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lett. c) e g); 3, comma 5; 4 della legge Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, in riferimento all’art. 6 Cost. (tutela delle minoranze linguistiche). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lett. c) e g), nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”. Dichiara non fondate le restanti questioni. La Regione può valorizzare le proprie tradizioni linguistiche, ma non può riconoscere ufficialmente il piemontese come minoranza linguistica storica in assenza di una legge statale in tal senso.

Il principio

La tutela delle minoranze linguistiche storiche è disciplinata dalla legge statale n. 482/1999 in attuazione dell’art. 6 Cost. Le Regioni possono promuovere le varietà linguistiche locali, ma non possono attribuire unilateralmente a un dialetto o parlata regionale lo status di lingua di minoranza storica riconosciuta, poiché tale riconoscimento compete all’ordinamento statale.

Domande e risposte

L’art. 6 Cost. tutela tutte le lingue parlate in Italia?

L’art. 6 Cost. tutela le «minoranze linguistiche», identificate dalla legge n. 482/1999 come le comunità storicamente insediate con lingua propria (occitano, franco-provençale, tedesco, sloveno, ecc.). I dialetti regionali come il piemontese non rientrano in questo elenco.

Le Regioni possono valorizzare le proprie tradizioni linguistiche?

Sì: le Regioni possono promuovere la conoscenza dei dialetti e delle varietà linguistiche locali a fini culturali ed educativi. Non possono però equipararle formalmente alle minoranze riconosciute dalla legge statale.

Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

Le disposizioni annullate erano quelle che riconoscevano il piemontese come lingua minoritaria con effetti giuridici equiparabili alle lingue protette ex l. 482/1999. Restano valide le norme regionali che promuovono lo studio e la conoscenza del patrimonio linguistico piemontese a fini culturali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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