Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva dubitato che il diniego automatico del permesso premio a condannati per atti sessuali con minorenni, introdotto dal d.l. n. 11/2009, fosse compatibile con il principio rieducativo. Sopravvenuta una sentenza della Corte sul punto, gli atti sono stati restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 11/2009 (misure di sicurezza pubblica) ha introdotto nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) il reato di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) tra quelli ostativi all’accesso ai benefici penitenziari, tra cui il permesso premio, salvo collaborazione con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva sollevato questione di legittimità in riferimento all’art. 27 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, l. n. 354/1975, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 11/2009, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente il permesso premio per i condannati per art. 609-quater c.p. che avessero già raggiunto un adeguato grado di rieducazione prima dell’entrata in vigore del decreto.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro: nelle more del giudizio era intervenuta una propria pronuncia che aveva modificato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza da parte del giudice rimettente.
Il principio
Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte (o una modifica normativa) che altera il contesto normativo, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Domande e risposte
Cosa è il permesso premio nel sistema penitenziario?
È un beneficio che consente al detenuto di uscire dal carcere per un periodo limitato (massimo quindici giorni per volta, quarantacinque giorni all’anno) per coltivare interessi affettivi, culturali o lavorativi. È subordinato alla dimostrazione di un percorso rieducativo soddisfacente.
Cosa rende un reato “ostativo” ai benefici penitenziari?
L’art. 4-bis l. n. 354/1975 elenca i reati di particolare allarme sociale per i quali i benefici penitenziari (permessi premio, affidamento in prova, liberazione condizionale) possono essere concessi solo a chi collabora con la giustizia o, in certi casi, a chi soddisfa requisiti particolarmente stringenti.
Cosa comporta la restituzione degli atti al giudice a quo?
Il giudice rimettente deve riesaminare il caso alla luce del nuovo quadro normativo e decidere se la questione di legittimità è ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se sì, può sollevarla nuovamente.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.