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La Regione siciliana aveva impugnato il d.l. n. 200/2008 sulla semplificazione normativa, che abrogava leggi istitutive di Comuni siciliani. La Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte della Regione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 200/2008 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa) abrogava, tramite il suo allegato 1, numerose leggi ormai ritenute obsolete, tra cui alcune concernenti l’istituzione o la variazione di territori di Comuni siciliani. La Regione siciliana aveva impugnato questa abrogazione, ritenendola lesiva delle sue competenze statutarie.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 2 e dell’allegato 1 del d.l. n. 200/2008, in riferimento agli artt. 14, lett. o), e 15, terzo comma, dello Statuto regionale siciliano e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per l’abrogazione di leggi disciplinanti il territorio di Comuni siciliani.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso, e poiché nell’ambito di un ricorso in via principale la rinuncia è di per sé idonea a determinare l’estinzione, il giudizio si è concluso senza pronuncia nel merito.
Il principio
Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia unilaterale al ricorso da parte del ricorrente è sufficiente a determinare l’estinzione del processo, senza necessità dell’accettazione della controparte.
Domande e risposte
Perché la Regione ha rinunciato al ricorso?
Il testo dell’ordinanza non esplicita le ragioni della rinuncia. Probabilmente la norma impugnata è stata modificata o il problema concreto che aveva originato il ricorso è stato diversamente risolto.
L’estinzione del processo ha conseguenze sull’efficacia delle norme impugnate?
No: l’estinzione non produce alcun effetto sulla validità delle disposizioni contestate. Esse rimangono in vigore, e potranno essere impugnate nuovamente in futuro ove ne ricorrano le condizioni.
Qual è la differenza tra estinzione e cessazione della materia del contendere?
La cessazione della materia del contendere avviene quando la norma impugnata viene modificata o abrogata spontaneamente. L’estinzione deriva invece da un atto processuale della parte (rinuncia), indipendentemente da ciò che accade alla norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza invocati nel ricorso
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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