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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’obbligo di richiedere l’autorizzazione parlamentare per utilizzare intercettazioni di conversazioni di un membro del Parlamento captate nel corso di indagini a carico di terzi, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Durante un’indagine a carico di imprenditori, erano emersi indizi di corruzione nei confronti di un deputato-ministro dell’ambiente. Le intercettazioni erano state effettuate “casualmente” (il parlamentare non era il bersaglio dell’intercettazione). Il Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma aveva sollevato questione sulla norma che obbliga a chiedere l’autorizzazione della Camera prima di utilizzare quelle intercettazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 (attuativa dell’art. 68 Cost.), in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’obbligo di richiedere l’autorizzazione camerale per l’utilizzo di intercettazioni “casuali” di conversazioni di parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva illustrato in modo sufficiente quale fosse la specifica situazione processuale che lo obbligasse ad applicare la norma impugnata, né aveva verificato se il parlamentare intercettato avesse già prestato il consenso all’utilizzo.

Il principio

La motivazione sulla rilevanza deve descrivere in modo analitico la fattispecie concreta e dimostrare che la norma impugnata è necessariamente applicabile nel giudizio a quo; la mancanza di tale descrizione rende la questione inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003?

Prevede che, quando il giudice ritenga necessario utilizzare intercettazioni “casuali” (cioè captate nell’ambito di indagini su terzi) di conversazioni di un membro del Parlamento, debba richiedere entro 10 giorni l’autorizzazione della Camera di appartenenza.

Quando un’intercettazione è “casuale” o “indiretta”?

Si tratta di intercettazioni disposte nei confronti di terzi (es. un imprenditore indagato), nel corso delle quali emerge fortuitamente una conversazione con un parlamentare: in questo caso si applicano le cautele dell’art. 6 della legge n. 140/2003, non l’autorizzazione preventiva dell’art. 4.

La Corte ha poi affrontato il merito di questa questione in altri giudizi?

Sì: la questione sull’art. 6 della legge n. 140/2003 era già stata esaminata dalla Corte con la sentenza n. 390 del 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di alcune parti della disposizione; il caso n. 113/2010 non ha potuto affrontare il merito per ragioni processuali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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