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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006, nella parte in cui escludeva la legittimazione passiva della Regione per i debiti delle soppresse unità sanitarie locali. La norma violava la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Una paziente aveva subito un intervento chirurgico nel 1992 presso un ospedale di Udine, allora gestito da una unità sanitaria locale poi soppressa. Nel tentativo di ottenere il risarcimento, si era trovata di fronte a una norma regionale del 2006 che escludeva qualsiasi responsabilità della Regione, attribuendo i debiti delle vecchie USL alle nuove aziende sanitarie regionali. La Corte d’appello di Trieste aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Trieste, sezione II civile, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 2, della l.r. FVG n. 19/2006, in riferimento all’art. 117, comma 3, della Costituzione e all’art. 5, n. 16, dello Statuto speciale FVG. La disposizione regionale, intervenendo sui rapporti di responsabilità civile e sulla legittimazione passiva, avrebbe invaso la materia “ordinamento civile”, riservata alla legislazione esclusiva statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2, della legge regionale FVG n. 19/2006. La norma regionale, incidendo sulla disciplina della responsabilità civile e della legittimazione passiva in giudizio, aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il principio

Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono dettare norme che incidono sulla responsabilità civile e sulla legittimazione processuale passiva, trattandosi di materia riservata all’ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

Domande e risposte

Cosa intende la Corte per “ordinamento civile” come materia esclusiva statale?

L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato la disciplina del diritto privato, incluse le norme sulla responsabilità civile, i soggetti legittimati a stare in giudizio e i meccanismi di successione nei debiti tra enti pubblici.

Le Regioni a statuto speciale hanno margini diversi in questa materia?

No: anche per le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia, la competenza in materia sanitaria non consente di intervenire sulle regole dell’ordinamento civile, che restano di spettanza statale esclusiva.

Qual è la conseguenza pratica per i cittadini danneggiati?

Con la dichiarazione di incostituzionalità, la norma che escludeva la responsabilità della Regione è stata eliminata dall’ordinamento, ripristinando la possibilità per i danneggiati di agire nei confronti dell’ente successore delle USL soppresse.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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