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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 131 del T.U. spese di giustizia: il pagamento degli onorari al difensore del non abbiente anche per impugnazioni inammissibili è compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost. perché esistono già strumenti normativi per rimediare agli abusi.
Di cosa si tratta
Nel processo civile e minorile, l’art. 131 del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) prevede che l’erario anticipi sempre gli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall’esito del giudizio. La Corte d’appello di Catania aveva dubitato che questo valesse anche per impugnazioni dichiarate inammissibili.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia). Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Catania, sezione minori (ordinanza 15 dicembre 2008).
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza: la rimettente non aveva considerato gli artt. 120 e 136 del medesimo T.U., che impediscono alla parte ammessa soccombente di giovarsi del patrocinio per proporre impugnazioni e prevedono la revoca dell’ammissione in caso di mala fede o colpa grave. La questione si fonda su una ricostruzione parziale del quadro normativo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente non ha tenuto conto di norme dello stesso corpus legislativo che escludono già il vizio denunciato: la doglianza si rivela destituita di fondamento in quanto basata su una lettura parziale dell’ordinamento.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 131 T.U. spese di giustizia?
Le spese anticipate dall’erario a favore del non abbiente (compresi gli onorari al difensore) sono dovute a prescindere dall’esito del giudizio, anche quando l’impugnazione proposta viene dichiarata inammissibile.
Quali strumenti esistono per evitare abusi del patrocinio a spese dello Stato?
L’art. 120 T.U. impedisce alla parte soccombente ammessa al gratuito patrocinio di usufruirne per proporre impugnazione; l’art. 136 prevede la revoca dell’ammissione se l’interessato ha agito con mala fede o colpa grave.
Il difensore della parte non abbiente ha sempre diritto all’onorario?
Sì, a carico dell’erario, per garantire il diritto di difesa effettivo; ma ciò non significa che il sistema sia privo di controlli: la revoca dell’ammissione e il divieto di usare il patrocinio per impugnazioni strumentali limitano i potenziali abusi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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