Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (risarcimento diretto): il Giudice di pace non ha tentato l’interpretazione costituzionalmente orientata già indicata dalla sentenza n. 180/2009 e non ha motivato adeguatamente su rilevanza ed eccesso di delega.
Di cosa si tratta
L’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) ha introdotto la procedura di risarcimento diretto: il danneggiato in un incidente stradale può (in certi casi deve) rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice anziché a quella del responsabile. Un giudice di pace aveva dubitato della legittimità costituzionale di questo sistema.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 24 e 76 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Arezzo (ordinanza 23 settembre 2008).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità su tutti i profili: difetto di motivazione sull’eccesso di delega; censura su norma regolamentare (art. 150 CAP) sottratta al sindacato di costituzionalità; mancata ricerca dell’interpretazione costituzionalmente orientata già indicata dalla Corte con sentenza n. 180/2009 (l’art. 149 rafforza la posizione dell’assicurato senza escludere l’azione contro il responsabile).
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità il giudice deve tentare l’interpretazione conforme a Costituzione e, se la Corte ha già indicato una lettura compatibile della norma, motivare perché tale lettura non sarebbe praticabile nel caso concreto.
Domande e risposte
Cosa prevede la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP?
Il danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice (Gestionaria), che poi si rivalrà sulla compagnia del responsabile attraverso un sistema compensativo tra imprese assicurative.
Perché il giudice di pace dubitava della sua costituzionalità?
Riteneva che la norma obbligasse il danneggiato ad agire contro un soggetto diverso dal responsabile, violando il diritto di azione (art. 24) e i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.).
Qual è l’interpretazione costituzionalmente orientata già indicata dalla Corte?
La sentenza n. 180/2009 aveva chiarito che l’art. 149 CAP rafforza la posizione del danneggiato, offrendogli una via ulteriore, senza impedirgli di agire direttamente contro il responsabile secondo le regole della responsabilità civile ordinaria.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.