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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma del decreto-legge n. 262/2006 che faceva cessare automaticamente gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla PA prima del 17 maggio 2006 se non confermati entro 60 giorni: viola gli artt. 97 e 98 Cost. perché impedisce la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Di cosa si tratta

Una norma di urgenza del 2006 aveva disposto che tutti gli incarichi dirigenziali conferiti a personale esterno alla PA (ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) e affidati prima del 17 maggio 2006 cessassero automaticamente se l’amministrazione non li confermava entro 60 giorni. Un dirigente esterno del Ministero dello Sviluppo Economico si era visto revocare l’incarico prima della scadenza contrattuale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286. Parametri: artt. 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro (ordinanza 24 febbraio 2009).

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 97 e 98 Cost.: la cessazione automatica degli incarichi, senza alcuna valutazione caso per caso, compromette la necessaria distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, rendendo i dirigenti dipendenti dalle scelte politiche contingenti anzi­ché dalla professionalità tecnica.

Il principio

Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni conferiti nel rispetto dei requisiti di legge non possono essere revocati en masse con una norma di urgenza che non garantisce la distinzione funzionale tra indirizzo politico e gestione: ciò viola i principi di buon andamento e imparzialità della PA.

Domande e risposte

Chi sono i dirigenti “esterni” ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001?

Soggetti privi di rapporto di lavoro con la PA, scelti per la loro professionalità specifica non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, ai quali può essere conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato.

Perché la cessazione automatica era incostituzionale?

Perché subordinava la prosecuzione dell’incarico alla mera volontà politica del momento (conferma entro 60 giorni), senza criteri oggettivi, vanificando la separazione tra politica e amministrazione imposta dagli artt. 97 e 98 Cost.

L’amministrazione può comunque revocare un incarico dirigenziale esterno?

Sì, ma solo con procedure che rispettino i principi di buon andamento e imparzialità, con adeguata motivazione e nel rispetto del contratto individuale sottoscritto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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