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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge finanziaria 2008 nella parte in cui fissa un tetto invalicabile al numero di insegnanti di sostegno e impedisce deroghe per gli alunni con disabilità grave: il diritto all’istruzione e alla tutela del disabile prevale sulle esigenze di contenimento della spesa.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 aveva stabilito un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, eliminando la possibilità – già prevista dalla legge n. 449/1997 – di assumere insegnanti in deroga per i casi di disabilità grave. Un’alunna con grave handicap si era vista ridurre le ore di sostegno assegnatele l’anno precedente.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Parametri: artt. 2, 3, 4, 10, 30, 31, 34, 35 e 38 Cost. Giudice rimettente: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ordinanza 26 marzo 2009).

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale del comma 413 nella parte in cui fissa un limite massimo invalicabile al numero di posti di sostegno; illegittimità costituzionale del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga quando vi siano alunni con disabilità grave, una volta esperiti gli altri strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Il principio

Il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, che richiede sostegno individualizzato, non può essere compresso da un tetto rigido di spesa che lo rende di fatto inaccessibile. Le esigenze di bilancio non possono giustificare limitazioni irragionevoli a diritti garantiti dalla Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedevano i commi 413 e 414 della legge finanziaria 2008?

Stabilivano un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili (comma 413) e vietavano le assunzioni in deroga per casi gravi già ammesse dalla legge n. 449/1997 (comma 414).

Perché la Corte le ha dichiarate incostituzionali?

Perché il limite massimo invalicabile impediva in modo automatico di garantire al disabile grave il supporto necessario al suo inserimento scolastico, violando gli artt. 3, 34 e 38 Cost. in modo irragionevole.

Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

Le scuole possono richiedere insegnanti di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave, ripristinando la possibilità prevista dalla legge n. 449/1997, senza essere vincolate al tetto numerico fissato dalla finanziaria 2008.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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