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Il processo si estingue per rinuncia del ricorrente (Presidente del Consiglio dei ministri): l’art. 5, comma 7, della legge Regione Abruzzo n. 4/2009 – che esentava gli amministratori di piccoli comuni dal divieto di cumulo di emolumenti – era stato già abrogato dalla stessa Regione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una norma regionale abruzzese che, nel disciplinare il riordino degli enti locali, consentiva agli amministratori di comuni con meno di 5.000 abitanti di cumulare l’indennità di carica con altri emolumenti derivanti da nomine politiche regionali, in deroga al divieto generale di cumulo.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 5, comma 7, ultimo periodo, legge Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti locali). Parametri: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Estinzione del processo: l’art. 6 della legge Regione Abruzzo n. 12/2009 aveva abrogato la norma impugnata prima ancora che essa trovasse applicazione, e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della parte convenuta, la rinuncia comporta automaticamente l’estinzione del giudizio (art. 23 norme integrative).
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, in assenza di costituzione della Regione convenuta, determina l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
Domande e risposte
Qual era il contenuto della norma impugnata?
Il divieto di cumulo tra indennità di carica degli amministratori regionali e altri emolumenti fissi derivanti da nomine politiche non si applicava agli amministratori di comuni con meno di 5.000 abitanti.
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Perché la Regione Abruzzo aveva già abrogato autonomamente la norma contestata (art. 6, l.r. n. 12/2009), rendendo il giudizio privo di interesse pratico.
Cosa significa “estinzione del processo” in questo contesto?
Significa che la Corte non si pronuncia nel merito: nessuna norma è dichiarata costituzionale o incostituzionale. Il giudizio si chiude senza effetti sull’ordinamento diversi da quelli già prodotti dall’abrogazione regionale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della PA, parametro del ricorso
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro del ricorso
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