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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8-bis della legge sugli assegni bancari sollevata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., e manifestamente infondata quella in riferimento all’art. 24 Cost.: il petitum è ambiguo e richiede un intervento creativo riservato al legislatore.
Di cosa si tratta
Un Giudice di pace aveva contestato la norma che affida al Prefetto – e non a un’autorità distinta – la valutazione delle deduzioni difensive di chi ha emesso assegni senza provvista. Secondo il rimettente ciò violava i principi di uguaglianza, difesa e tutela giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 507/1999. Parametri: artt. 3, 24 e 113 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo (ordinanza 9 luglio 2009).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per artt. 3 e 113 Cost.: il rimettente non chiarisce se chiede un’aggiunta di garanzie procedurali o un intervento manipolativo riservato al legislatore, rendendo il petitum oscuro. Manifesta infondatezza per art. 24 Cost.: il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di presentare deduzioni al Prefetto e di ricorrere al giudice ordinario.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non indica con chiarezza il verso dell’intervento richiesto alla Corte, lasciandola in alternativa tra soluzioni entrambe di natura creativa riservate al legislatore.
Domande e risposte
Chi valuta le deduzioni difensive del traente nell’iter sanzionatorio per assegni scoperti?
Il Prefetto, ai sensi dell’art. 8-bis l. n. 386/1990: riceve le memorie dell’interessato e adotta poi l’ordinanza-ingiunzione o archivia il procedimento.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice rimettente non ha precisato quale tipo di pronuncia chiedeva alla Corte: aggiungere una garanzia procedurale o spostare la competenza a un’autorità diversa. Entrambe le soluzioni avrebbero richiesto scelte discrezionali del legislatore.
Esiste comunque un rimedio per chi contesta l’ordinanza-ingiunzione prefettizia?
Sì: l’ordinanza è impugnabile davanti al giudice ordinario (opposizione ex lege n. 689/1981), che garantisce il pieno controllo giurisdizionale e il rispetto dell’art. 24 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, richiamato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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