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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8-bis della legge sugli assegni bancari sollevata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., e manifestamente infondata quella in riferimento all’art. 24 Cost.: il petitum è ambiguo e richiede un intervento creativo riservato al legislatore.

Di cosa si tratta

Un Giudice di pace aveva contestato la norma che affida al Prefetto – e non a un’autorità distinta – la valutazione delle deduzioni difensive di chi ha emesso assegni senza provvista. Secondo il rimettente ciò violava i principi di uguaglianza, difesa e tutela giurisdizionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 507/1999. Parametri: artt. 3, 24 e 113 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo (ordinanza 9 luglio 2009).

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per artt. 3 e 113 Cost.: il rimettente non chiarisce se chiede un’aggiunta di garanzie procedurali o un intervento manipolativo riservato al legislatore, rendendo il petitum oscuro. Manifesta infondatezza per art. 24 Cost.: il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di presentare deduzioni al Prefetto e di ricorrere al giudice ordinario.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non indica con chiarezza il verso dell’intervento richiesto alla Corte, lasciandola in alternativa tra soluzioni entrambe di natura creativa riservate al legislatore.

Domande e risposte

Chi valuta le deduzioni difensive del traente nell’iter sanzionatorio per assegni scoperti?

Il Prefetto, ai sensi dell’art. 8-bis l. n. 386/1990: riceve le memorie dell’interessato e adotta poi l’ordinanza-ingiunzione o archivia il procedimento.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente non ha precisato quale tipo di pronuncia chiedeva alla Corte: aggiungere una garanzia procedurale o spostare la competenza a un’autorità diversa. Entrambe le soluzioni avrebbero richiesto scelte discrezionali del legislatore.

Esiste comunque un rimedio per chi contesta l’ordinanza-ingiunzione prefettizia?

Sì: l’ordinanza è impugnabile davanti al giudice ordinario (opposizione ex lege n. 689/1981), che garantisce il pieno controllo giurisdizionale e il rispetto dell’art. 24 Cost.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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