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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Liguria che proclamava la propria «indisponibilità» ad ospitare sul territorio regionale i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari: la localizzazione di tali strutture è di competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva modificato la propria legge regionale sull’immigrazione aggiungendo, tra gli obiettivi della politica regionale in materia, la «manifesta indisponibilità» ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione degli stranieri immigrati. In sostanza, la Regione cercava di impedire l’apertura di centri di identificazione ed espulsione (CIE) in Liguria. Il Governo impugnò la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 (modificativa della l.r. n. 7 del 2007 sull’integrazione sociale degli stranieri), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di immigrazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma ligure nella parte in cui afferma la indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio i CIE. La costituzione e l’individuazione di tali strutture attengono alla disciplina dell’immigrazione, che è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono impedire l’esercizio di funzioni statali sul proprio territorio.

Il principio

La materia dell’immigrazione, inclusa la localizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b), Cost.). Le Regioni possono intervenire sul fenomeno dell’immigrazione solo nelle materie di propria competenza (diritto allo studio, assistenza sociale), ma non possono ostacolare o vietare l’esercizio sul proprio territorio di funzioni statali connesse al controllo dei flussi migratori.

Domande e risposte

Cosa sono i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)?

I CIE (oggi denominati CPR, Centri di Permanenza per i Rimpatri) sono strutture previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in cui vengono trattenuti gli stranieri extracomunitari in posizione irregolare in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, con convalida del giudice di pace.

Le Regioni possono fare politica sull’immigrazione?

Sì, ma solo nei limiti delle proprie competenze: possono promuovere l’integrazione degli stranieri, il diritto all’istruzione, all’assistenza sociale, alla casa. Non possono invece interferire con la disciplina degli ingressi, dei soggiorni e delle espulsioni, che è riservata allo Stato.

Un Comune o una Regione possono dichiarare di non volere i CIE sul proprio territorio?

No, non con efficacia giuridica vincolante. La Corte ha chiarito che la localizzazione dei CIE spetta al Ministro dell’interno, e un atto regionale o comunale che ne impedisca l’istituzione invade la competenza esclusiva statale sull’immigrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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