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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, in materia di opposizione al decreto penale di condanna, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il decreto penale di condanna (artt. 459 ss. c.p.p.) è un provvedimento emesso dal GIP su richiesta del pubblico ministero, senza udienza dibattimentale, per reati punibili con pena pecuniaria o con pena detentiva sostituita. L’imputato può opporvisi entro quindici giorni dalla notifica (art. 461, comma 1, c.p.p.), scegliendo il rito alternativo. L’art. 464, comma 3, c.p.p. disciplina le conseguenze dell’opposizione tardiva o irregolare. Il rimettente dubitava che tale assetto fosse incompatibile con il diritto di difesa, richiamando la sentenza n. 120/2002 con cui la Corte aveva dichiarato illegittimo il limite temporale per la scelta del rito nel giudizio abbreviato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, lamentando una limitazione del diritto di difesa nel procedimento di opposizione al decreto penale, analoga a quella già dichiarata incostituzionale per il giudizio abbreviato dalla sentenza n. 120/2002.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato né la rilevanza nel giudizio principale, né la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare per analogia la sentenza n. 120/2002 senza dimostrare che la situazione processuale del caso in esame fosse analoga a quella esaminata in quell’occasione.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio principale, sia la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente richiamare una precedente pronuncia di illegittimità su istituti processuali analoghi, se non si dimostra che la questione sollevata riguarda la medesima ratio e la medesima lesione del diritto di difesa.
Domande e risposte
Entro quanto tempo si può fare opposizione a un decreto penale di condanna?
Ai sensi dell’art. 461, comma 1, c.p.p., l’opposizione deve essere proposta entro quindici giorni dalla notifica del decreto penale. Nel termine dell’opposizione l’imputato può anche chiedere il giudizio abbreviato o applicare la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.
Cosa succede se si fa opposizione oltre il termine?
L’opposizione tardiva viene dichiarata inammissibile. In tal caso, il decreto penale di condanna diventa irrevocabile e acquista efficacia di giudicato. L’art. 464, comma 3, c.p.p. disciplina le conseguenze processuali dell’opposizione irregolare o tardiva.
La sentenza n. 120/2002 della Corte aveva cambiato le regole sul giudizio abbreviato?
Sì: la sentenza n. 120/2002 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentiva all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel termine fissato per proporre opposizione al decreto penale. La Corte aveva ritenuto violato il diritto alla difesa. Il rimettente nella questione decisa con l’ord. n. 55/2010 sosteneva l’analogia con tale precedente, ma non ne ha dimostrato la pertinenza.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e diritto ad agire in giudizio, parametro della questione
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