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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge delega n. 366/2001 e degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario, sollevate dal Tribunale di Napoli, per difetto di prospettazione: il rimettente proponeva due opzioni ermeneutiche alternative, demandando inammissibilmente alla Corte la scelta tra di esse.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 5/2003 ha introdotto un rito speciale per le controversie in materia societaria e di intermediazione finanziaria, in attuazione della delega conferita dall’art. 12 della legge n. 366/2001. Il nuovo rito si discostava significativamente dal procedimento ordinario del codice di procedura civile, introducendo scansioni processuali diverse. Il Tribunale di Napoli ha dubitato che la legge delega contenesse criteri sufficientemente determinati per guidare il legislatore delegato, mettendo in discussione la validità dell’intero impianto procedurale del rito societario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli, in un procedimento in materia societaria, ha sollevato – in riferimento all’art. 76 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 (delega al Governo per la riforma del diritto societario), nella parte in cui non indicherebbe con sufficiente determinatezza i principi e i criteri direttivi, e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5/2003 (rito societario). Il rimettente presentava in subordine una interpretazione alternativa della delega come costituzionalmente legittima, contraddicendo la prospettazione principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili perché il rimettente, nel medesimo contesto motivazionale, proponeva due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative – una a sostegno dell’incostituzionalità della delega, l’altra a sostegno della sua legittimità –, così demandando inammissibilmente alla Corte la scelta tra di esse. La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 54, comma 5, della legge n. 69/2009 aveva nel frattempo abrogato le norme del d.lgs. n. 5/2003, ma ciò non aveva influenza sulla definizione della questione, perché le norme abrogate continuavano ad applicarsi alle controversie già pendenti.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di ricercare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata; se il rimettente propone nel medesimo contesto due interpretazioni alternative tra loro contraddittorie, la questione è manifestamente inammissibile perché il thema decidendum non è determinato.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza di una questione di costituzionalità?
L’inammissibilità riguarda difetti formali o processuali della questione (carenza di motivazione, irrilevanza, difetto di prospettazione), mentre l’infondatezza attiene al merito: la Corte esamina la norma e la ritiene compatibile con la Costituzione. Nel primo caso la Corte non entra nel merito.
Il rito societario del d.lgs. n. 5/2003 è ancora in vigore?
No. L’art. 54, comma 5, della legge n. 69/2009 ha abrogato l’intero rito societario speciale, ripristinando il rito ordinario. Le disposizioni abrogate continuano però ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della novella.
Cosa significa che il rimettente deve tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata?
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma possa essere letta in un modo compatibile con la Costituzione. Solo se tale lettura è impossibile, può rivolgersi alla Corte, con la conseguenza che la questione risulta rilevante e non manifestamente infondata.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Principio di delega legislativa, parametro della questione: la legge delega deve contenere principi e criteri direttivi sufficientemente determinati
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