Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo n. 16/2008, che trasformava l’assegno ad personam del personale trasferito alle Province da riassorbibile a non riassorbibile, senza provvedere a un’adeguata copertura finanziaria della maggiore spesa. Violato l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge regionale abruzzese n. 16/2008 aveva modificato la disciplina dell’assegno ad personam spettante al personale trasferito alle Province, eliminando la clausola di riassorbibilità. In pratica il personale avrebbe conservato in modo definitivo la differenza retributiva rispetto alla retribuzione del nuovo ente di appartenenza. La norma determinava un aggravio di spesa senza che la legge prevedesse una copertura finanziaria specifica.
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 8/2009) contro l’art. 1, comma 116, della legge Abruzzo n. 16/2008, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge Abruzzo n. 16/2008 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. Le disposizioni di copertura finanziaria contenute nella stessa legge erano generiche e non consentivano di verificare l’idoneità degli stanziamenti a coprire il maggiore onere.
Il principio
Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte in modo specifico e puntuale. Una copertura finanziaria generica, che rimanda ai «pertinenti capitoli di spesa del bilancio» senza specificare l’importo dell’onere e la sua allocazione, non soddisfa il requisito di cui all’art. 81, quarto comma (ora terzo comma), della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è l’assegno ad personam nel pubblico impiego?
È un emolumento aggiuntivo corrisposto al dipendente pubblico trasferito a un ente con trattamento economico inferiore, per salvaguardarne il livello retributivo acquisito. Può essere «riassorbibile» (si riduce al crescere della retribuzione del nuovo ente) o «non riassorbibile» (rimane fisso indipendentemente dagli scatti successivi).
Cosa richiede l’art. 81 Cost. in materia di copertura finanziaria?
L’art. 81, quarto comma (ora terzo comma), della Costituzione impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese individui i mezzi per farvi fronte. La copertura deve essere effettiva, puntuale e verificabile: non è sufficiente un rinvio generico agli stanziamenti di bilancio esistenti.
Le regioni devono rispettare il vincolo di copertura finanziaria dell’art. 81 Cost.?
Sì. Il principio del pareggio di bilancio e della copertura finanziaria vale per tutti i livelli di governo. Le regioni devono indicare in modo specifico le risorse destinate a coprire i nuovi oneri derivanti dalle proprie leggi.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che comporti nuove spese
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.