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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 32/2007 sui centri di telefonia in sede fissa (phone center). La disciplina regionale, costruita intorno a un regime autorizzatorio di competenza comunale, è incostituzionale perché invade la materia dell’ordinamento delle comunicazioni, di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva emanato la legge n. 32/2007 che assoggettava i centri di telefonia in sede fissa (phone center) a un sistema di autorizzazione comunale, con requisiti morali, igienico-sanitari, prescrizioni orarie, misure interdittive e sanzioni. Il TAR Veneto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale ritenendo che la legge invadesse la competenza statale esclusiva sull’ordinamento delle comunicazioni (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Questioni sollevate dal TAR Veneto (r.o. nn. 106 e 132/2009) in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, sull’art. 12 e sul combinato disposto degli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge Veneto n. 32/2007.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge Veneto n. 32/2007 e, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità dell’intera legge, poiché tutte le disposizioni restanti sono accessorie al censurato regime autorizzatorio.
Il principio
La disciplina regionale dei centri di telefonia in sede fissa che introduce un regime autorizzatorio di carattere generale invade la materia dell’ordinamento delle comunicazioni, riservata alla competenza esclusiva statale. La dichiarazione di incostituzionalità del nucleo essenziale di una legge regionale si estende in via consequenziale all’intera legge quando tutte le restanti disposizioni sono accessorie a quella dichiarata illegittima.
Domande e risposte
Perché i phone center non possono essere regolamentati dalle Regioni?
Il settore delle telecomunicazioni e dell’ordinamento delle comunicazioni è riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Le Regioni possono intervenire solo su profili marginali (es. urbanistica, commercio), non sul regime autorizzatorio che incide sull’esercizio dell’attività di comunicazione.
Cosa significa dichiarare illegittima una legge «ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953»?
La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità a disposizioni non direttamente impugnate quando esse sono intimamente connesse alla norma dichiarata incostituzionale e non avrebbero senso autonomo. È la cosiddetta pronuncia in via consequenziale o caducazione in cascata.
Questa sentenza si applicava ai phone center gestiti da stranieri?
La sentenza è applicabile a tutti i centri di telefonia in sede fissa indipendentemente dalla nazionalità del titolare. Il TAR aveva sollevato la questione in un giudizio concernente richieste di autorizzazione, e la Corte ha dichiarato l’intera disciplina regionale incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione delle competenze legislative; le comunicazioni sono materia esclusiva statale
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata
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