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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 428 c.p.p. nella parte in cui sopprime la facoltà del pubblico ministero di appellare la sentenza di non luogo a procedere. La questione era già stata scrutinata in precedenza dalla Corte e non erano stati addotti argomenti nuovi dalla Corte militare d’appello rimettente.

Di cosa si tratta

La legge n. 46 del 2006 ha modificato l’art. 428 del codice di procedura penale sopprimendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse dal giudice dell’udienza preliminare. La Corte militare d’appello, investita dell’impugnazione del procuratore generale militare avverso una sentenza di non luogo a procedere, dubitava della legittimità di questa limitazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte militare d’appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p., come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza costituzionale era già consolidata nel senso che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale, anche con riguardo alle sentenze di non luogo a procedere (sentenza n. 242 del 2009). Il giudice a quo non aveva addotto argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Il principio

Il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell’azione penale: il legislatore può quindi limitare la facoltà di appello del PM avverso le sentenze di non luogo a procedere senza violare i principi costituzionali del giusto processo e dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Domande e risposte

Il pubblico ministero può appellare la sentenza di non luogo a procedere?

Dopo la riforma del 2006 (legge n. 46), il PM non può più proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere: può solo ricorrere per cassazione. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa limitazione.

L’obbligatorietà dell’azione penale impone al PM il diritto di appellare?

No. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che il potere di impugnazione del PM non è una componente necessaria dell’esercizio dell’azione penale; pertanto, la sua limitazione non viola l’art. 112 della Costituzione.

La norma vale anche per il processo militare?

Sì. L’art. 428 c.p.p. si applica anche al processo penale militare; la Corte militare d’appello era tenuta a dichiarare inammissibile o a convertire in ricorso per cassazione il gravame del procuratore generale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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