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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105/1992, che vieta il trasporto di acque minerali in recipienti di capacità superiore a due litri. Le censure per violazione degli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. erano state formulate in modo puramente assertivo, senza indicare le ragioni del contrasto.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 105/1992, che attua la direttiva europea sulle acque minerali naturali, vieta l’uso di recipienti superiori a due litri per il trasporto di acque minerali. Una società francese aveva ricevuto una sanzione per aver trasportato acqua minerale in recipienti di maggiore capacità e aveva eccepito l’incostituzionalità del divieto davanti al Giudice di pace di Montecorvino Rovella.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105/1992, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta l’uso di recipienti di capacità superiore a due litri per il trasporto di acque minerali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost. erano formulate in modo meramente assertivo, senza indicare le ragioni del contrasto. La censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost. era carente nell’identificazione della specifica norma comunitaria o internazionale violata.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in modo meramente assertivo, senza indicare le specifiche ragioni del contrasto tra la norma impugnata e i parametri costituzionali evocati, sono inammissibili per difetto di motivazione. L’onere di motivazione grava sul giudice rimettente in modo adeguato.

Domande e risposte

Perché esiste un limite di due litri per i recipienti di acqua minerale?

Il limite discende dalla direttiva europea sulle acque minerali naturali (direttiva 80/777/CEE), recepita in Italia con il d.lgs. n. 105/1992. La norma era funzionale a garantire standard igienico-sanitari nel confezionamento e trasporto delle acque minerali.

Una società straniera che importa acqua minerale deve rispettare le stesse regole?

Sì, le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie si applicano anche ai prodotti e alle società straniere che operano sul territorio italiano, salvo contrasto con il diritto comunitario.

Cosa si intende per censura meramente assertiva?

Una censura meramente assertiva è quella in cui il giudice rimettente afferma la violazione di un parametro costituzionale senza spiegarne le ragioni. La Corte richiede una motivazione specifica sul perché la norma contrasta con la Costituzione, non una semplice affermazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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