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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge del Piemonte che consentiva di affidare il 30% degli incarichi di direttore regionale a soggetti esterni all’amministrazione senza richiedere che la professionalità esterna non fosse rinvenibile nell’organico regionale. La norma derogava eccessivamente al principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Piemonte n. 23/2008 (art. 24, comma 2), nel disciplinare gli uffici regionali e la dirigenza, prevedeva che fino al 30% dei posti di direttore regionale potesse essere affidato a soggetti «esterni» all’amministrazione, senza la condizione — presente invece nella normativa statale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) — che la professionalità richiesta non fosse rinvenibile nel personale interno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 24, comma 2, l. reg. Piemonte n. 23/2008, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Giudice relatore Luigi Mazzella.

La decisione della Corte

Accoglimento: l’art. 24, comma 2, è dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 97 Cost. La deroga al concorso pubblico, ammissibile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico non soddisfabili con professionalità interne, risulta nella specie priva di qualsiasi condizione limitativa.

Il principio

La deroga al principio del concorso pubblico per l’accesso agli uffici direttivi è costituzionalmente legittima solo se circoscritta a situazioni nelle quali la professionalità necessaria non è reperibile nei ruoli dell’amministrazione. Una norma che consente il conferimento in via ordinaria, senza tale condizione, a soggetti esterni eccede i limiti imposti dall’art. 97 Cost.

Domande e risposte

Le Regioni possono sempre nominare dirigenti esterni?

Sì, ma solo in misura limitata e alle condizioni fissate dalla legge: è necessario che la professionalità richiesta non sia presente nei ruoli interni e che l’incarico risponda a specifiche esigenze organizzative. Una norma che non contenga questi limiti è incostituzionale.

Quale percentuale di dirigenti esterni è ammessa dalla normativa statale?

L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 fissa in via generale la quota degli incarichi conferibili a esterni, ma subordina sempre tale possibilità alla condizione che la competenza ricercata non sia reperibile nell’amministrazione.

La questione fondata sull’art. 3 Cost. è stata esaminata?

No: la Corte ha dichiarato assorbita la questione relativa all’art. 3 Cost. dopo aver accolto quella fondata sull’art. 97 Cost., ritenendo sufficiente quest’ultima per decidere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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