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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari. I parametri invocati (art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria Cost.) non risultano violati.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 546/1992 regolamenta il processo tributario e stabilisce quali controversie appartengano alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Una norma del 2005 ha esteso tale giurisdizione anche alle liti sul canone comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari. Un contribuente, già socio di una società che aveva installato pubblicitaà a Genova, contestava questa scelta legislativa sostenendo che violasse il divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203/2005, convertito dalla l. n. 248/2005), in riferimento all’art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone comunale per la pubblicità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Le commissioni tributarie non sono giudici speciali vietati dalla Costituzione, bensì giudici già esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione e disciplinati dalla VI disposizione transitoria, la quale consente di rivederne la disciplina e di ampliarne le competenze.

Il principio

L’estensione della giurisdizione delle commissioni tributarie a nuove categorie di controversie fiscali e para-fiscali è costituzionalmente ammissibile, trattandosi di giudici speciali già esistenti all’entrata in vigore della Costituzione e non di nuovi giudici speciali vietati dall’art. 102, secondo comma, Cost.

Domande e risposte

Le commissioni tributarie sono giudici speciali vietati dalla Costituzione?

No. La Corte ha più volte chiarito che le commissioni tributarie rientrano nella categoria dei giudici speciali già esistenti al 1948, disciplinati dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, che ne consente il mantenimento e la riforma.

Il canone comunale per la pubblicità rientra nelle controversie tributarie?

Sì, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato nel 2005. La Corte ha dichiarato non incostituzionale questa scelta del legislatore.

Qual era il caso concreto?

Un ex socio accomandatario di un bar aveva impugnato una cartella per il canone pubblicitario dovuto al Comune di Genova per l’anno 2001. La commissione rimettente dubitava di avere giurisdizione su tale controversia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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