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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Treviso sull’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), nella parte in cui aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948 che vietava le associazioni di carattere militare. Il rimettente aveva omesso di valutare l’effetto di un decreto legislativo sopravvenuto (d.lgs. n. 213 del 2010) che avrebbe potuto comunque determinare l’abrogazione del decreto del 1948, rendendo le questioni sollevate irrilevanti nel giudizio penale.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Treviso procedeva nei confronti di più imputati per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, in relazione alla costituzione della «Polisia Veneta», un corpo paramilitare con ordinamento gerarchico. Il d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), all’art. 2268, comma 1, n. 297), aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948. Il GUP aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quella abrogazione, in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, n. 297), del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), che aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948 (divieto delle associazioni di carattere militare), in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione. In via subordinata, era stata sollevata questione di legittimità dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 (delega alla semplificazione normativa).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il rimettente aveva omesso di valutare gli effetti del d.lgs. n. 213 del 2010, entrato in vigore prima dell’ordinanza di rimessione, che aveva espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dall’Allegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009 e aveva così comunque determinato, in via indiretta, la cessazione della vigenza di quel testo. Se il decreto del 1948 era già abrogato anche per effetto del d.lgs. n. 213 del 2010, le questioni sollevate potevano essere irrilevanti nel giudizio penale.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di valutare tutti gli atti normativi sopravvenuti che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale. L’omissione di questa valutazione si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa vietava il d.lgs. n. 43 del 1948?
Vietava la costituzione e la partecipazione a corpi armati o organizzazioni di carattere militare non riconosciuti dallo Stato. Era considerato la norma attuativa del divieto costituzionale delle associazioni militari previsto dall’art. 18 Cost.
Perché il rimettente avrebbe dovuto considerare il d.lgs. n. 213 del 2010?
Perché quel decreto, adottato in attuazione della medesima delega di semplificazione normativa (legge n. 246 del 2005), aveva espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dall’elenco delle norme mantenute in vigore, determinandone in via indiretta la cessazione di vigenza. Se l’abrogazione era già avvenuta per altra via, la questione sull’art. 2268 del codice militare perdeva rilevanza.
Cosa prevede l’art. 18 della Costituzione sulle associazioni militari?
L’art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione ma vieta espressamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Norme collegate
- Art. 18 della Costituzione — libertà di associazione; vieta le associazioni di carattere militare che perseguono scopi politici
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale (nulla poena sine lege)
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo, invocato per contestare la legittimità della norma abrogatrice
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