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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un’e-mail del Ministero dell’economia relativa all’obbligo di comunicare i dati sul patrimonio immobiliare pubblico. La nota ministeriale era un mero parere tecnico non vincolante, privo di carattere lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia: non vi era alcuna manifestazione di volontà dell’organo statale di affermare proprie competenze o di negare quelle della Provincia.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) aveva imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere al Ministero dell’economia l’elenco degli immobili di loro proprietà o detenuti a qualsiasi titolo. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano aveva inviato un quesito al Ministero sull’ambito di applicazione di tale obbligo; il Dipartimento del Tesoro aveva risposto con un’e-mail spiegando il contenuto della norma. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato quella nota sostenendo che violasse le proprie attribuzioni costituzionali in materia di patrimonio.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzione tra enti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 87 del 1953. La Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto che l’e-mail ministeriale ledesse le proprie attribuzioni costituzionali garantite dagli artt. 8, 9, 16, 66, 67, 68, 79 e 108 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e dagli artt. 117 e 119 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la nota impugnata era priva di carattere vincolante: si trattava di un parere tecnico-informativo adottato dal supporto tematico patrimonio del Ministero in risposta a un quesito, privo di efficacia vincolante nei confronti della Provincia. Per sollevare un conflitto di attribuzione tra enti, l’atto impugnato deve contenere una chiara manifestazione di volontà dell’organo in ordine all’affermazione di una propria competenza o alla negazione di quella dell’ente confliggente.
Il principio
Un conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile se l’atto statale impugnato è privo di efficacia vincolante e non contiene una chiara manifestazione di volontà di affermare una competenza statale o di negare quella dell’ente confliggente. Le mere istruzioni tecniche, i pareri non vincolanti e le indicazioni informative non hanno attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali altrui.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È uno strumento processuale costituzionale con cui Stato e Regioni (o Province autonome) possono adire la Corte costituzionale quando ritengono che un atto dell’altro ente leda le proprie attribuzioni costituzionali o invada la propria sfera di competenza.
Quando un atto statale può dare origine a un conflitto di attribuzione?
Deve contenere una «chiara manifestazione di volontà» dell’organo in ordine all’affermazione di una propria competenza o alla negazione dell’altrui. Non bastano pareri, circolari esplicative o note prive di efficacia vincolante.
La Provincia di Bolzano era obbligata a comunicare i dati patrimoniali?
La Corte non ha esaminato il merito di questa questione, limitandosi a dichiarare inammissibile il conflitto per carenza dell’atto lesivo. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 rimane distinto dal ricorso deciso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
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