Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, che consentiva di ridurre fino ad azzerare l’indennità di espropriazione in caso di omessa o infedele dichiarazione ICI del proprietario. La norma violava l’art. 42, terzo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU: nessun meccanismo garantiva un ragionevole rapporto tra il valore venale del bene e l’indennizzo corrisposto.

Di cosa si tratta

L’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 prevedeva che l’indennità di espropriazione fosse determinata in base al valore dichiarato o denunciato ai fini ICI. In caso di omessa dichiarazione, l’indennità si riduceva a quella di zone omogenee, potendo giungere anche ad annullarsi completamente. La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha sollevato due questioni incidentali, ritenendo che questo meccanismo sanzionatorio potesse sfociare in una sostanziale confisca senza indennizzo del bene espropriato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (diritto al rispetto dei propri beni).

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992. Ha altresì dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità dell’art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001, che conteneva una disciplina sostanzialmente identica. La norma non prevedeva alcun meccanismo che garantisse, anche in caso di omessa dichiarazione ICI, un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’indennità corrisposta.

Il principio

L’indennità di espropriazione non può essere azzerata come sanzione per l’omessa o infedele dichiarazione ICI: tale meccanismo si traduce in una sostanziale confisca del bene e viola sia l’art. 42, terzo comma, Cost. sia il diritto al rispetto dei beni garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. Il legislatore conserva la facoltà di prevedere sanzioni sull’indennità, purché non comportino un’espropriazione di fatto priva di indennizzo.

Domande e risposte

Cosa diceva l’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992?

Stabiliva che l’indennità di espropriazione era calcolata in base al valore dichiarato ai fini ICI. Se il proprietario non aveva presentato la dichiarazione, l’indennità era determinata secondo il valore delle zone omogenee, con il rischio di ridursi a zero.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché non garantiva nemmeno un minimo ragionevole rapporto tra il valore di mercato del bene ablato e l’indennità corrisposta. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente ritenuto che la perdita di beni senza un indennizzo in ragionevole rapporto con il loro valore costituisca un’ingerenza sproporzionata.

Cosa succede agli espropri già avvenuti con indennità ridotta o azzerata?

La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi sui rapporti ancora non definitivamente definiti. I soggetti espropriati che non avevano ancora un giudicato possono far valere il loro diritto a un’indennità determinata in modo conforme a Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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