Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 601 e 636 c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica del decreto di citazione per il giudizio di revisione del decreto penale di condanna anche alla persona offesa. La mancata partecipazione della persona offesa alla revisione è coerente con il sistema processuale.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Trento aveva sollevato questione sulla disciplina del giudizio di revisione applicato ai decreti penali di condanna. In quel procedimento, il codice di rito non prevede la notifica del decreto di citazione alla persona offesa. Il rimettente riteneva ciò irragionevole e lesivo dei diritti della vittima.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Trento ha impugnato il combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la citazione della persona offesa nel giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Alla persona offesa non può riconoscersi un diritto d’azione che obblighi il giudice a decidere sulle sue istanze nel giudizio di revisione: in quel procedimento non si decide sulla responsabilità civile e la persona offesa non era parte civile nel decreto penale originario. La disciplina è coerente con il sistema.
Il principio
La persona offesa dal reato non ha un diritto costituzionale a partecipare al giudizio di revisione del decreto penale di condanna. Il giudizio di revisione riguarda la posizione dell’imputato, non gli interessi risarcitori della vittima: questi ultimi possono essere coltivati in sede civile, dove il decreto penale non ha efficacia di giudicato. L’esclusione della persona offesa non viola né l’art. 3 né l’art. 111 Cost.
Domande e risposte
Cos’è il decreto penale di condanna?
Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal GIP su richiesta del PM, senza udienza né contraddittorio, che condanna l’imputato a una pena sostitutiva o pecuniaria per reati di lieve entità. Se l’imputato non fa opposizione, il decreto diventa definitivo. Contro il decreto definitivo è ammissibile il giudizio di revisione.
Cosa è il giudizio di revisione penale?
La revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente di riaprire un processo già definito con sentenza o decreto irrevocabile di condanna, quando emergono nuove prove di innocenza o prove che contraddicono quelle su cui si era basata la condanna.
La persona offesa non ha alcuna tutela nel giudizio di revisione?
La persona offesa può chiedere di essere sentita come testimone, ma non partecipa come parte. I suoi diritti risarcitori, se definiti in sede civile, non sono incisi dalla revisione penale, che non ha efficacia sul giudicato civile eventualmente formatosi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza applicato alla posizione della persona offesa nel processo
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo e del contraddittorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.