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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 8-quinquies, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 502/1992, che consente alle Regioni di introdurre l’autorizzazione preventiva della ASL per determinate prestazioni sanitarie fruibili presso strutture accreditate. La norma non viola i principi di legalità sostanziale né il diritto alla salute.

Di cosa si tratta

L’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina sanitaria) consente alle Regioni di individuare prestazioni sanitarie per le quali richiedere la preventiva autorizzazione della ASL competente prima che il paziente si rechi presso strutture accreditate. Il TAR Sicilia aveva sollevato tre questioni di legittimità su questo meccanismo.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia, con tre ordinanze di analogo contenuto, ha impugnato l’art. 8-quinquies, comma 2, lettera b), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 113 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Si lamentava la violazione del principio di «legalità sostanziale» per l’eccessiva discrezionalità lasciata alle Regioni nell’individuare le prestazioni soggette ad autorizzazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi indicati in motivazione. Il potere regionale di introdurre procedure autorizzatorie per prestazioni sanitarie non è di per sé in contrasto con la Costituzione: le Regioni possono modulare l’accesso alle cure accreditate, purché non comprimano il nucleo essenziale del diritto alla salute e rispettino i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dallo Stato.

Il principio

La norma che consente alle Regioni di subordinare alcune prestazioni sanitarie a previa autorizzazione della ASL non viola di per sé la Costituzione. Il principio di legalità sostanziale non richiede che ogni dettaglio del procedimento sia predeterminato per legge; la discrezionalità regionale è ammissibile purché esercitata nei limiti dei LEA e del diritto fondamentale alla salute.

Domande e risposte

Quando la ASL può negare l’autorizzazione preventiva?

La norma non disciplina nel dettaglio i criteri del diniego; spetta alle Regioni fissarli. La Corte ha precisato che la discrezionalità regionale non è illimitata: deve rispettare i LEA e non può condurre a una negazione sostanziale del diritto alle cure.

Questa autorizzazione preventiva è diversa dal ticket sanitario?

Sì. Il ticket è una compartecipazione economica alla spesa sanitaria. L’autorizzazione preventiva è un controllo medico-organizzativo sull’appropriatezza della prestazione: la ASL verifica che la prestazione sia indicata nel caso specifico prima di autorizzarne l’erogazione.

La Sicilia può richiedere questa autorizzazione su tutte le prestazioni?

No. La norma consente di individuare «prestazioni o gruppi di prestazioni». La Regione deve operare una selezione ragionevole, non può estendere l’obbligo autorizzatorio in modo da bloccare l’accesso alle cure essenziali garantite dai LEA.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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