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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il meccanismo che faceva cessare automaticamente, dopo 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo, gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La cessazione automatica senza garanzie viola i principi di imparzialità e buon andamento della PA.

Di cosa si tratta

L’art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001 prevedeva che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a soggetti esterni alla PA cessassero automaticamente 90 giorni dopo il voto sulla fiducia al nuovo Governo. Il Tribunale di Roma (sezione lavoro), con due distinte ordinanze, aveva sollevato la questione su ricorso di dirigenti che si erano visti revocare l’incarico in forza di questo meccanismo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma (sezione lavoro) ha impugnato l’art. 19, comma 8, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nel testo vigente prima delle modifiche del D.lgs. n. 150/2009), in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione. La norma censurata imponeva la cessazione automatica dell’incarico senza le garanzie ordinariamente richieste dalla giurisprudenza costituzionale per le revoche di incarichi dirigenziali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali al voto di fiducia. La norma violava i principi di imparzialità e buon andamento: anche per i dirigenti esterni, la cessazione anticipata dell’incarico richiede garanzie procedimentali e non può essere automatica e incondizionata.

Il principio

Il meccanismo dello spoils system — la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali al cambio di Governo — è ammissibile solo per le posizioni apicali direttamente fiduciarie. Per gli incarichi di livello più basso, anche se conferiti a esterni, la cessazione deve essere sorretta da motivazione e rispettare le garanzie che la Costituzione impone a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Domande e risposte

Che cosa è lo spoils system nella PA italiana?

Lo spoils system è il meccanismo per cui gli incarichi dirigenziali di fiducia politica decadono al cambio di Governo. In Italia è stato introdotto in forma parziale e limitata dalla riforma Bassanini. La Corte Costituzionale ne ha progressivamente circoscritto l’applicazione ai soli incarichi apicali, richiedendo per gli altri garanzie procedimentali.

Questa sentenza vale anche per i dirigenti interni alla PA?

La questione era specificamente relativa agli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a soggetti esterni (art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001). Per i dirigenti di ruolo interni, la Corte aveva già fissato con precedenti sentenze limiti ancora più rigorosi allo spoils system.

Dopo la sentenza, i dirigenti licenziati sono stati reintegrati?

La sentenza produce effetti nei giudizi in corso. I dirigenti che avevano impugnato la revoca davanti al giudice del lavoro potevano far valere l’incostituzionalità della norma applicata. L’esito concreto è dipeso dalle circostanze del singolo caso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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