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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 269 del 2011, la Corte Costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale relativa a dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. . La pronuncia si è conclusa con dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Di cosa si tratta

Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenz. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenz. Il parametro costituzionale invocato comprende 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Corte di appello di Bari.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, de.

Il principio

La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma,. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

Domande e risposte

Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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