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La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in merito alla delibera del 22 luglio 2009 con cui il Senato aveva qualificato come ministeriali i reati contestati all’ex Ministro della giustizia Roberto Castelli, sottraendo il processo alla giurisdizione ordinaria.
Di cosa si tratta
La vicenda giudiziaria riguardava l’ex Ministro della giustizia Roberto Castelli, accusato di diffamazione in un procedimento penale. Dopo anni di vicende processuali — in cui il Tribunale dei ministri aveva declinato la propria competenza e un precedente conflitto di attribuzione era stato già risolto dalla Corte (sentenza n. 304/2007) — il Senato aveva adottato la delibera del 22 luglio 2009 dichiarando il carattere ministeriale dei reati contestati a Castelli nella sua qualità di Ministro pro tempore, sottraendo così il processo alla giurisdizione ordinaria. La Corte di cassazione aveva quindi proposto conflitto di attribuzione sostenendo che tale delibera invadesse le attribuzioni della magistratura.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità in senso stretto ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte di cassazione ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 sostenendo che la delibera del Senato del 22 luglio 2009 — con cui l’assemblea aveva riqualificato come ministeriali i reati contestati a Castelli — invadesse le attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario in violazione degli artt. 96 e 134 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica, disponendo la notifica del ricorso al Senato e assegnando i termini processuali per gli ulteriori adempimenti. La dichiarazione di ammissibilità apre la strada alla pronuncia di merito sul conflitto.
Il principio
La delibera con cui un ramo del Parlamento qualifica come ministeriale un reato contestato a un ministro in carica o cessato è suscettibile di conflitto di attribuzione da parte dell’autorità giudiziaria, qualora essa ritenga che tale qualificazione invada le proprie attribuzioni costituzionali in materia di esercizio dell’azione penale. La Corte può esaminare nel merito tale conflitto quando ne sussistono i presupposti di ammissibilità.
Domande e risposte
Cosa è un «reato ministeriale» e come si differenzia dal reato comune?
Il reato ministeriale è il reato commesso dal Presidente del Consiglio o da un Ministro nell’esercizio delle proprie funzioni, connesso alla carica ministeriale. I reati ministeriali sono soggetti a una disciplina processuale speciale: devono essere giudicati dal Tribunale dei ministri (art. 96 Cost. e legge cost. n. 1/1989), mentre i reati comuni sono giudicati dalla magistratura ordinaria.
Perché la delibera del Senato ha generato un conflitto di attribuzione?
Perché la Corte di cassazione riteneva che la qualificazione come ministeriale dei reati contestati a Castelli fosse errata e che il Senato avesse così invaso la sfera riservata al potere giudiziario nella determinazione della natura dei reati e della competenza giurisdizionale. La delibera aveva l’effetto pratico di togliere il processo alla giurisdizione ordinaria e di richiedere l’autorizzazione del Parlamento per procedere.
Che cosa stabilisce la sentenza n. 304/2007 della Corte Costituzionale citata nel testo?
In quella sentenza, che aveva risolto un precedente conflitto di attribuzione nella medesima vicenda Castelli, la Corte aveva accolto il ricorso del GIP del Tribunale di Milano, affermando che spettava alla magistratura ordinaria e non al Senato determinare la natura (comune o ministeriale) dei reati contestati a Castelli. La delibera del 2009 del Senato era quindi intervenuta dopo tale pronuncia, riaprendo la controversia.
Norme collegate
- Art. 96 della Costituzione — Responsabilità penale dei Ministri per i reati ministeriali
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare e immunità, invocata dal Senato nella delibera del 2004
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