Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (cosiddetta «legge ex-Cirielli») in materia di prescrizione, sollevate dalla Corte d’appello di Messina e dalla Corte di cassazione. Le questioni riguardavano la deroga alla retroattività della lex mitior per i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 (cosiddetta «ex-Cirielli») ha modificato il sistema della prescrizione penale, introducendo in alcuni casi termini più favorevoli per i reati commessi da soggetti non recidivi. L’art. 10, comma 3, ha però introdotto una disciplina transitoria: le nuove norme più favorevoli sulla prescrizione non si applicano ai processi già pendenti in primo o secondo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della legge. Questa deroga alla regola della retroattività della norma penale più favorevole era stata impugnata da più giudici.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Messina e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alle norme internazionali che garantiscono la retroattività della lex mitior. I rimettenti ritenevano che la deroga alla retroattività contrastasse con le indicazioni provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dal diritto comunitario.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005. La Corte ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui il principio della retroattività della lex mitior, pur rilevante, non è assolutamente cogente e può subire deroghe ragionevoli da parte del legislatore.
Il principio
Il principio della retroattività della norma penale più favorevole (lex mitior) non è assolutamente inderogabile: il legislatore può ragionevolmente limitarne l’applicazione ai processi già pendenti in determinate fasi, senza che ciò contrasti con l’art. 117, primo comma, Cost. Le deroghe sono legittime purché si conformino al canone della ragionevolezza (sentenze n. 393/2006 e n. 72/2008 della Corte Costituzionale).
Domande e risposte
Cosa è il principio della lex mitior in materia penale?
È il principio secondo cui, quando la legge penale viene modificata in modo più favorevole all’imputato dopo la commissione del reato, la nuova norma più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, purciò il processo non sia ancora definitivamente concluso. È distinto dalla retroattività della legge penale più sfavorevole, che è invece sempre vietata (art. 25, secondo comma, Cost.).
Perché l’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli derogava alla retroattività della lex mitior?
Per evitare un effetto di «interruzione» di processi già avanzati: se le nuove norme sulla prescrizione più breve fossero state applicate retroattivamente anche ai processi in corso, molti imputati avrebbero potuto beneficiare della prescrizione immediata, con conseguente estinzione di un gran numero di procedimenti penali anche a stadi avanzati.
Come si concilia questa pronuncia con la giurisprudenza della Corte EDU?
La Corte Costituzionale ha affermato che, anche alla luce delle indicazioni provenienti dai trattati internazionali (inclusa la CEDU) e dal diritto comunitario, il principio della retroattività della lex mitior non è assolutamente cogente e può subire deroghe ragionevoli. La questione è stata quindi dichiarata manifestamente infondata in conformità alla propria giurisprudenza consolidata (sentenze n. 393/2006 e n. 72/2008).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Conformità del diritto interno agli obblighi internazionali, parametro invocato dai rimettenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.