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La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, rimettente di una questione sulla punibilità dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento in relazione alla Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), a causa di sopravvenienze normative che avevano modificato il quadro di riferimento nel frattempo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che punisce con la reclusione lo straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento del questore. Il rimettente dubitava della compatibilità di tale norma con la Direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri»), che privilegia le forme volontarie di rimpatrio e prevede la detenzione cautelare solo per finalità di esecuzione coattiva dell’espulsione. Tuttavia, nel corso del giudizio davanti alla Corte, il quadro normativo europeo e nazionale era cambiato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento alle norme costituzionali che garantiscono la compatibilità del diritto interno con gli obblighi europei (art. 117, primo comma, Cost.), ritenendo la norma in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE che imponeva di privilegiare il rimpatrio volontario rispetto alle sanzioni penali detentive per la mera inottemperanza all’ordine di allontanamento.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 311 del 2011, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto nel corso del giudizio.
Il principio
Quando nel corso del giudizio davanti alla Corte Costituzionale intervengono sopravvenienze normative che modificano sostanzialmente il quadro di riferimento entro cui si inscrive la questione di legittimità costituzionale, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?
Punisce con la reclusione da uno a quattro anni (oggi modificato più volte) lo straniero destinatario di un ordine di allontanamento del questore che, senza giustificato motivo, non ottempera all’obbligo di lasciare il territorio nazionale nel termine fissato. È la fattispecie penale principale collegata alla cosiddetta «inottemperanza all’ordine del questore».
Cosa prevede la Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) invocata dal rimettente?
Stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, privilegiando le forme volontarie di rimpatrio con congrui termini. Consente la detenzione cautelare solo al fine di eseguire coattivamente l’espulsione e solo quando sussista un rischio di fuga, non per sanzionare penalmente la mera irregolarità del soggiorno.
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?
La restituzione degli atti al giudice rimettente è disposta quando sopravvengono modifiche normative che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione o sulle sue premesse. Il rimettente deve allora rivalutare se la questione mantenga le proprie caratteristiche originarie alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa decidere nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Conformità del diritto interno agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo
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