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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 27/2010, che istituisce una detrazione IRAP per i contributi versati agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. La norma rientra nella competenza tributaria della Provincia autonoma riconosciuta dallo statuto speciale.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva introdotto, per i periodi d’imposta 2011-2013, una detrazione dall’IRAP dovuta alla Provincia pari al 90% dei contributi versati a enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma, ritenendola in contrasto con la disciplina statale dell’IRAP e con le competenze ripartite in materia tributaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, contestando la legittimità di una detrazione provinciale sull’IRAP legata ai contributi agli enti bilaterali.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione. La Provincia autonoma di Trento dispone, in base allo statuto speciale, di ampia competenza legislativa in materia tributaria provinciale; la detrazione introdotta è coerente con tale competenza e non eccede i limiti posti dallo statuto speciale, né contraddice la disciplina statale dell’IRAP nelle sue linee fondamentali.

Il principio

La Provincia autonoma di Trento può legittimamente introdurre detrazioni sull’IRAP provinciale in favore di contribuenti che versino contributi a enti bilaterali, nell’esercizio della propria competenza tributaria riconosciuta dallo statuto speciale; tale norma non viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. purché rimanga nei limiti dello statuto.

Domande e risposte

Cosa sono gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito?

Sono organismi paritetici costituiti da associazioni datoriali e sindacali che gestiscono fondi di integrazione salariale, ammortizzatori sociali contrattuali e altre prestazioni a favore dei lavoratori; i contributi a tali enti possono dunque essere incentivati dalle Province autonome attraverso agevolazioni fiscali.

Perché le Province autonome hanno maggiore libertà in materia tributaria rispetto alle Regioni ordinarie?

Perché lo statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) riconosce loro una competenza legislativa primaria o complementare in materia di tributi locali e finanza pubblica, che consente di derogare in certa misura alle norme statali, pur nei limiti fissati dallo statuto stesso.

C’è un limite all’agevolazione IRAP introdotta dalla Provincia?

Sì: la norma provinciale prevede che la detrazione non possa comportare, cumulata con altre agevolazioni d’aliquota IRAP spettanti nel periodo d’imposta, un’agevolazione complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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