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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge regionale lombarda n. 26/2003, introdotti dalla legge regionale n. 21/2010, in materia di società patrimoniale d’ambito per il servizio idrico integrato, per violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione. La disciplina regionale eccede le competenze legislative della Regione Lombardia in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva introdotto norme sulla società patrimoniale d’ambito (ATO) per la gestione delle reti del servizio idrico integrato: in particolare, aveva stabilito obblighi di conferimento della proprietà delle reti da parte degli enti locali e compiti specifici di questa società, tra cui l’espletamento delle gare per l’affidamento del servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tali norme davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, nella parte in cui introduce nell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003 i commi 2, 4 e 6, lettera c), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza), l) (ordinamento civile), m) (livelli essenziali delle prestazioni), s) (tutela dell’ambiente), e primo comma della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003, introdotti dalla legge regionale n. 21/2010. Il comma 2 (società patrimoniale unica con conferimento delle reti) e il comma 4 (compiti della società patrimoniale) invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. Dichiara invece non fondate le censure relative al comma 6, lettera c).

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare con legge propria la struttura societaria e le modalità di affidamento del servizio idrico integrato quando ciò interferisce con la tutela della concorrenza (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e con le norme di diritto civile che regolano i contratti e le società.

Domande e risposte

Cosa è una società patrimoniale d’ambito per il servizio idrico integrato?

È una società costituita dagli enti locali dell’ambito territoriale ottimale (ATO) che detiene la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali del servizio idrico, mettendole a disposizione del gestore selezionato tramite gara.

Perché la disciplina lombarda è stata dichiarata incostituzionale?

Perché imponeva una struttura societaria specifica (società unica per ATO con conferimento obbligatorio delle reti) e compiti alla società patrimoniale che interferivano con le regole statali sulla concorrenza e con le norme del diritto civile, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Cosa rimane valido della normativa regionale contestata?

Il comma 6, lettera c), dell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003, non censura le censure relative a quella disposizione, che è stata quindi ritenuta non fondata dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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