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Con la presente ordinanza, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
Di cosa si tratta
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 15 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimit costituzionale dellart. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per lanno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; che la disposizione impugnata al comma 1 stabilisce: La Giunta regionale autorizzata a disporre i
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine non ha prodotto e non è responsabile per i contenuti e le informazioni legali di siti collegati. La consultazione di questi o del materiale contenuto nel sito non costituisce una relazione di consulenza legale. Nessuno deve confid
Il principio
La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.
Domande e risposte
Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?
Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.
Chi ha sollevato la questione in questo caso?
Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.
Quali sono gli effetti di questa ordinanza?
L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 97 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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