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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 e dell’art. 1, legge n. 236/1993, nella parte in cui non prevedono per i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità il diritto di optare tra tale trattamento e l’indennità ordinaria di disoccupazione, nel periodo di disoccupazione indennizzato. Violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un’ex lavoratrice, titolare di assegno di invalidità parziale, era stata licenziata per riduzione del personale e aveva chiesto di optare per l’indennità di disoccupazione (più favorevole). L’INPS aveva rifiutato, poiché la legge vigente vietava il cumulo tra i due trattamenti e consentiva l’opzione solo per chi aveva diritto alla mobilità, non per chi aveva diritto alla sola disoccupazione ordinaria. Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bologna ha impugnato l’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 e l’art. 1, legge n. 236/1993, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano per i titolari di assegno di invalidità la facoltà di optare tra tale trattamento e l’indennità di disoccupazione ordinaria. La questione è stata dichiarata inammissibile in riferimento all’art. 38 Cost. (per motivazione per relationem), ma fondata in riferimento all’art. 3 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui non prevedono per i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità — nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione — il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. La decisione estende quanto già affermato dalla sent. n. 218/1995 (che aveva esteso l’opzione ai lavoratori in mobilità) anche ai lavoratori con sola disoccupazione ordinaria.
Il principio
Il lavoratore parzialmente invalido che perde il posto di lavoro si trova in una situazione di bisogno più urgente rispetto al lavoratore valido, e non può avere un trattamento deteriore. La mancata previsione del diritto di opzione tra trattamento di invalidità e indennità di disoccupazione determina una irragionevole disparità rispetto ai lavoratori in mobilità, che già godevano di tale facoltà.
Domande e risposte
Cosa succedeva prima di questa sentenza al lavoratore invalido disoccupato?
Poteva percepire solo il suo assegno parziale di invalidità, anche se l’indennità di disoccupazione sarebbe stata più favorevole. Non aveva la possibilità di optare per il trattamento migliore, a differenza dei colleghi collocati in mobilità (per i quali la legge già prevedeva l’opzione dal 1994).
Qual è la differenza tra mobilità e disoccupazione ordinaria rispetto a questa vicenda?
La legge n. 236/1993, integrata dalla sent. n. 218/1995, già; consentiva l’opzione ai lavoratori in mobilità. Il diritto di opzione per i titolari di sola indennità ordinaria di disoccupazione era invece escluso, determinando la disparità che la Corte ha ora censurato.
L’opzione si applica per tutto il periodo di disoccupazione?
Sì, ma limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Durante tale periodo il lavoratore può scegliere il trattamento più favorevole; scaduto il periodo di indennizzo, riprende a percepire solo l’assegno di invalidità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza: disparità; irragionevole tra invalidi disoccupati e invalidi in mobilità
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale in caso di infortuno, malattia e disoccupazione involontaria
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