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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) nella parte in cui le “zone a burocrazia zero” si applicano anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale, violando gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 43 del decreto-legge n. 78/2010 prevedeva l’istituzione, nel Meridione d’Italia, di “zone a burocrazia zero” in cui tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per le “nuove iniziative produttive” sarebbero stati gestiti in via esclusiva da un Commissario di Governo, con silenzio-assenso dopo 30 giorni. La Regione Puglia ha impugnato la norma perché invadeva le competenze regionali su materie di legislazione concorrente e residuale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Puglia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione. La norma, avendo portata applicativa generalizzata su tutti i procedimenti amministrativi — a prescindere dalla materia — incideva anche sui procedimenti relativi a materie di competenza regionale, senza rispettare il principio di sussidiarietà e il vincolo di correlazione tra competenza legislativa e allocazione delle funzioni amministrative.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 d.l. n. 78/2010 nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. Viene così preservato l’ambito di competenza regionale, mentre la norma può restare valida per i procedimenti nelle materie di esclusiva competenza statale.

Il principio

Lo Stato può allocare funzioni amministrative nelle materie di propria competenza legislativa, anche avocandole in sussidiarietà, ma deve rispettare il vincolo di correlazione con la competenza legislativa: non può attrarre a sé in via generalizzata la gestione di procedimenti afferenti a materie di competenza regionale concorrente o residuale, senza motivazione adeguata e senza un’intesa con le Regioni interessate.

Domande e risposte

Le zone a burocrazia zero sono state eliminate del tutto?

No. La Corte ha dichiarato l’illegittimità solo nella parte in cui la norma si applicava alle materie di competenza regionale. L’istituto restava valido per i procedimenti rientranti nelle materie di competenza esclusiva statale.

Cosa è la “chiamata in sussidiarietà” e perché fallisce in questo caso?

La chiamata in sussidiarietà è il meccanismo per cui lo Stato, per ragioni di esercizio unitario, attrae a sé funzioni amministrative altrimenti regionali. La Corte ha ritenuto che l’art. 43 non motivasse adeguatamente la necessità di tale attrazione generalizzata, difettando dei presupposti per una legittima chiamata in sussidiarietà.

La Regione Puglia aveva rispettato i termini per impugnare il decreto-legge?

Sì. La Corte ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ribadendo che la Regione può impugnare norme del decreto-legge anche dopo la conversione in legge, poiché solo con quest’ultima il quadro normativo acquista stabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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