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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 12, comma 3, del d.l. n. 366/1987 (integrazione salariale GEPI), che prevede la decadenza dal trattamento integrativo per assenza dal lavoro superiore a quindici giorni. Il Tribunale di Napoli non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio pendente.

Di cosa si tratta

La norma impugnata stabiliva che i lavoratori dipendenti dalla GEPI in cassa integrazione perdevano il diritto all’integrazione salariale in caso di assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni. Un lavoratore aveva perso il trattamento per assenza dovuta a malattia e aveva contestato la legittimità della norma davanti al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, nella parte in cui dispone la decadenza dal trattamento integrativo per assenza dal lavoro superiore a quindici giorni, in riferimento a parametri costituzionali concernenti i diritti dei lavoratori.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha illustrato in modo sufficiente le circostanze del caso concreto tali da rendere determinante la questione per la definizione del giudizio, né ha chiarito se il lavoratore avesse davvero superato il limite dei quindici giorni di assenza con le caratteristiche rilevanti ai fini della norma censurata.

Il principio

La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce le ordinanze di rimessione che non illustrano in modo specifico e concreto perché la questione di legittimità costituzionale sia determinante ai fini della decisione del giudizio pendente. Non basta enunciare astrattamente la questione: occorre raccordarla con i fatti di causa.

Domande e risposte

Chi era la GEPI e perché i suoi dipendenti erano in cassa integrazione?

La GEPI (Gestione e Partecipazioni Industriali) era un ente pubblico creato negli anni ’70 per gestire situazioni di crisi industriale e salvaguardare i livelli occupazionali in aziende in difficoltà. I suoi dipendenti erano spesso in regime di cassa integrazione o trattamento straordinario di integrazione salariale.

L’assenza per malattia può far perdere la cassa integrazione?

La norma impugnata faceva riferimento all’assenza dal lavoro in generale; la questione se l’assenza per malattia fosse equiparata all’assenza ingiustificata era uno dei nodi del giudizio pendente, che però la Corte non ha potuto esaminare nel merito a causa della carente motivazione sulla rilevanza.

Cosa succede dopo una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

Il giudice rimettente riceve gli atti e può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più motivata. In alternativa, il giudizio prosegue applicando la norma vigente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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